Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi Nuovi Bloccano l’Accesso alla Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento su un principio fondamentale del diritto processuale penale: i limiti dei motivi che possono essere presentati nel giudizio di legittimità. Quando un ricorso introduce questioni non affrontate nel precedente grado di giudizio, si scontra con una barriera invalicabile: l’inammissibilità del ricorso. Questo caso dimostra come una strategia difensiva non coerente tra i vari gradi di giudizio possa precludere l’esame nel merito da parte della Suprema Corte.
I Fatti alla Base della Decisione
Due individui, condannati dalla Corte d’Appello di Napoli, hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione. I loro motivi di impugnazione si concentravano su due aspetti centrali: una presunta errata ricostruzione dei fatti e la conseguente qualificazione giuridica del reato a loro attribuito. In sostanza, chiedevano alla Suprema Corte di riesaminare come si erano svolti gli eventi e di valutarne diversamente la rilevanza penale.
Tuttavia, un dettaglio procedurale si è rivelato decisivo. Nel precedente giudizio di appello, la difesa non aveva sollevato tali questioni. La discussione in secondo grado si era infatti limitata alla sola determinazione della pena, dopo che i difensori avevano rinunciato a un motivo relativo alla concessione delle attenuanti generiche.
La Valutazione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica), ma si è fermata a un livello preliminare, di natura puramente procedurale. La Corte ha constatato che i motivi presentati erano ‘nuovi’, ovvero non erano stati devoluti alla cognizione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede in un principio cardine del nostro sistema processuale: l’effetto devolutivo dell’impugnazione. Quando si presenta un appello, si definisce il perimetro delle questioni su cui il giudice superiore è chiamato a decidere. I punti della sentenza di primo grado che non vengono specificamente contestati diventano definitivi. Di conseguenza, non è possibile ‘recuperare’ tali questioni e presentarle per la prima volta in Cassazione.
Nel caso specifico, avendo limitato il dibattito in appello alla sola quantificazione della pena, i ricorrenti avevano implicitamente accettato la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica operate in primo grado. Sollevare questi punti solo davanti alla Cassazione costituisce una violazione delle regole procedurali, che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Suprema Corte, infatti, non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori, ma solo sui punti che sono stati oggetto di effettivo contraddittorio.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la pratica legale: la strategia difensiva deve essere coerente e completa sin dai primi gradi di giudizio. Qualsiasi aspetto della sentenza di primo grado che si intende contestare deve essere esplicitato nei motivi di appello. Lasciare fuori determinate questioni significa cristallizzarle e precludersi la possibilità di discuterle in Cassazione. La conseguenza dell’inammissibilità non è solo la mancata analisi del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. Pertanto, un’attenta pianificazione dell’impugnazione è essenziale per evitare esiti procedurali sfavorevoli.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché vertevano su questioni (esatta ricostruzione del fatto e qualificazione giuridica) che non erano state sollevate nel precedente giudizio di appello.
Quali erano state le uniche richieste avanzate in appello dai ricorrenti?
Nel giudizio di appello, la richiesta era limitata unicamente alla determinazione della pena, avendo i ricorrenti rinunciato al motivo relativo alla concessione delle attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46495 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NAPOLI il 05/05/1994 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 03/12/1985
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME e COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorso, vertendo sull’esatta ricostruzione del fatto e sulla conseguente qualificazione giuridica, è inammissibile, in quanto tali questioni non erano state oggetto del giudizio di appello, nel quale era stata richiesta unicamente sulla determinazione della pena (all’esito della rinuncia al motivo sulla omessa concessione delle generiche in misura prevalente rispetto all’aggravante contestata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
La Presick5e
Il Consigliere estensore