Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi non Bastano
L’inammissibilità del ricorso è una delle decisioni più nette che la Corte di Cassazione possa prendere. Significa che i giudici non entrano nemmeno nel merito della questione, perché l’atto di impugnazione presenta vizi che ne impediscono l’esame. Con l’ordinanza n. 29824/2024, la Suprema Corte ribadisce due principi procedurali fondamentali: i motivi di ricorso devono essere stati precedentemente sollevati nei gradi di giudizio inferiori e non possono limitarsi a una generica manifestazione di dissenso.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la sentenza della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi di doglianza si basavano su due punti principali:
1. Un presunto vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua colpevolezza, con particolare riferimento alla mancanza dell’elemento psicologico del reato.
2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che avrebbe potuto escludere l’applicazione della pena.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere l’annullamento della condanna, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nella sua valutazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità per ragioni procedurali chiare e insuperabili.
Le Motivazioni della Suprema Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su due argomentazioni distinte, una per ciascun motivo di ricorso.
Il primo motivo, relativo al difetto dell’elemento psicologico, è stato considerato inammissibile perché non era stato proposto nel precedente atto di appello. La giurisprudenza è costante nell’affermare che non si possono introdurre per la prima volta in Cassazione questioni che non sono state oggetto di discussione nei gradi di merito. Il ricorso in Cassazione serve a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti, non a introdurre nuove strategie difensive.
Il secondo motivo, riguardante la particolare tenuità del fatto, è stato giudicato generico. Secondo la Corte, il ricorrente si è limitato a manifestare il proprio dissenso rispetto alla decisione della Corte d’Appello, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni specifiche utilizzate da quest’ultima per negare il beneficio. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale e argomentata del provvedimento impugnato, evidenziando gli specifici errori di diritto o di logica. Una semplice riaffermazione della propria tesi non è sufficiente.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo, ma uno strumento per correggere errori specifici. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, è fondamentale che la difesa articoli i motivi in modo preciso, pertinente e, soprattutto, li presenti in ogni grado di giudizio.
La decisione sottolinea inoltre le conseguenze negative di un ricorso inammissibile: oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è gravato da ulteriori oneri economici. Ciò serve da monito a presentare ricorsi ponderati e fondati su solide basi giuridiche, evitando impugnazioni esplorative o meramente dilatorie.
È possibile presentare un motivo di ricorso in Cassazione per la prima volta se non è stato discusso in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che le censure relative alla responsabilità, come quelle sull’elemento psicologico, non sono ammesse se non sono state proposte nel precedente grado di giudizio, ossia in appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’ e perché porta all’inammissibilità?
Un motivo è ‘generico’ quando si limita a esprimere un dissenso rispetto alla sentenza impugnata senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni del giudice. In questo caso, la censura sulla particolare tenuità del fatto è stata considerata una mera manifestazione di dissenso, e quindi inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29824 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen..
Egli deduce vizi di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza e di diniego della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Le censure in punto di responsabilità, fondate essenzialmente sul difetto di elemento psicologico, non sono consentite, perché non proposte in appello.
2.2. Quella riguardante la particolare tenuità del fatto è generica, risolvendosi in una mera manifestazione di dissenso, senza un confronto critico con gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per disattendere il relativo motivo d’appello.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 giugno 2024.