Inammissibilità del ricorso per motivi generici
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito frequente quando l’atto di impugnazione non rispetta i rigorosi requisiti di specificità richiesti dal codice di procedura penale. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ribadito che non è sufficiente proporre una versione dei fatti diversa da quella accertata nei gradi precedenti, ma è necessario contestare analiticamente le motivazioni fornite dai giudici di merito.
Il vizio di genericità e la ricostruzione dei fatti
Un ricorso viene considerato generico quando si limita a una esposizione apodittica, ovvero priva di un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. La difesa, in questo caso, ha tentato di offrire una diversa lettura degli eventi senza però smontare logicamente i passaggi motivazionali che avevano portato alla condanna in primo e secondo grado. Tale approccio rende il ricorso inidoneo a superare il vaglio di legittimità.
La natura dei provvedimenti ordinatori
Un punto centrale della decisione riguarda la richiesta di riunione di diversi procedimenti penali. La Cassazione ha chiarito che i provvedimenti che dispongono o negano la riunione hanno natura meramente ordinatoria. Questi atti servono esclusivamente a gestire l’ordine e l’efficienza del processo e, per tale ragione, sono sottratti a ogni forma di impugnazione autonoma. Tentare di contestare tale scelta in sede di legittimità è, dunque, giuridicamente impossibile.
Implicazioni sulla determinazione della pena
Oltre alla questione della riunione, il ricorrente aveva sollevato dubbi sulla sussistenza del dolo e sulla gravità della condotta. Tuttavia, anche in questo ambito, la mancanza di un confronto diretto con le valutazioni espresse dai giudici di merito ha portato alla dichiarazione di inammissibilità. La determinazione della pena e la valutazione dell’elemento soggettivo restano prerogative del giudice di merito, a meno che non emergano vizi logici macroscopici che qui non sono stati adeguatamente evidenziati.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla constatazione che i motivi di ricorso erano formulati in modo assolutamente generico. La mancata disamina critica delle sentenze di merito impedisce alla Cassazione di entrare nel vivo della questione, limitando il suo raggio d’azione alla verifica della correttezza formale e logica del procedimento. Inoltre, il richiamo alla giurisprudenza consolidata sulla non impugnabilità degli ordini di riunione ha chiuso definitivamente ogni spazio di manovra per la difesa.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze gravose per il ricorrente. Oltre al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, l’art. 616 c.p.p. impone la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativa in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la cifra è stata fissata in tremila euro, a dimostrazione della severità con cui l’ordinamento colpisce i ricorsi manifestamente infondati o tecnicamente carenti.
Cosa accade se i motivi di un ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di esaminare il merito della questione e rendendo definitiva la condanna precedente.
Si può contestare il rifiuto del giudice di riunire due processi diversi?
No, i provvedimenti sulla riunione dei procedimenti sono atti ordinatori e non possono essere oggetto di impugnazione.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto a pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1725 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1725 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che i motivi di ricorso sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla ba di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado;
ritenuto che il motivo sulla mancata riunione ad altro procedimento è inammissibile perch i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazio (Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015,Rv. 265088);
ritenuto che la genericità dei residui motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni sentenze di merito in punto di dolo, gravità della condotta di reato e determinazione de pena, ne determina l’inammissibilità;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022
Il Consi COGNOME estensore COGNOME
Il Pres COGNOME nte