Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione rigetta
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli processuali nel terzo grado di giudizio. Spesso, i ricorrenti cadono nell’errore di riproporre le medesime difese già spese nei gradi precedenti, ignorando la natura peculiare del giudizio di legittimità.
Il caso: lesioni personali e ricorso fotocopia
Un imputato, condannato per i reati di lesioni personali aggravati, ha presentato ricorso dinanzi alla Suprema Corte. La difesa ha lamentato un vizio di motivazione, cercando di riportare l’attenzione su elementi di fatto già ampiamente discussi e respinti dalla Corte d’Appello. Questo approccio trascura che la Cassazione non è un terzo grado di merito.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno sancito l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha rilevato che le doglianze presentate non erano specifiche, ma costituivano una pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in secondo grado. Questo comportamento processuale impedisce alla Cassazione di entrare nel merito, poiché manca una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza chiariscono che il ricorso per Cassazione non può essere un appello bis. La legge richiede che i motivi siano specifici e rivolti direttamente ai punti della sentenza di secondo grado ritenuti erronei. Se il ricorrente si limita a ripetere le tesi già disattese, senza spiegare perché la risposta dei giudici d’appello sia giuridicamente scorretta, il ricorso è considerato apparente. Inoltre, le questioni di puro fatto sono precluse in sede di legittimità, dove il controllo è limitato alla corretta applicazione delle norme e alla logicità della motivazione. La mancanza di una critica puntuale rende l’atto privo della sua funzione tipica.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso comporta gravi conseguenze non solo processuali, ma anche economiche. Oltre al passaggio in giudicato della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra merito e legittimità, evitando di gravare il sistema giudiziario con impugnazioni prive dei requisiti minimi di specificità. La corretta formulazione dei motivi è l’unico strumento per garantire l’accesso al vaglio della Suprema Corte.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non assolve alla funzione di critica specifica verso la sentenza impugnata, risultando generico.
Si possono contestare i fatti nel giudizio di legittimità?
No, la Cassazione si occupa solo di questioni di diritto e non può rivalutare le prove o i fatti già accertati nei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41262 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41262 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria di condanna per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazio non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in pu di fatto ed è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedisseq reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di me dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.