Inammissibilità del ricorso: la Cassazione punisce la genericità
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei filtri più severi nel giudizio davanti alla Suprema Corte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la difesa deve essere specifica e puntuale, pena il rigetto immediato dell’impugnazione senza alcun esame nel merito.
Il caso e i fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per i reati di tentato furto aggravato e false attestazioni sull’identità personale fornite a un pubblico ufficiale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, in modo vago, violazioni di legge e carenze nella motivazione della sentenza impugnata.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che l’unico motivo presentato dalla difesa era caratterizzato da una profonda indeterminatezza. Non sono stati indicati con precisione gli elementi di diritto o di fatto che avrebbero dovuto inficiare la decisione della Corte d’Appello, rendendo impossibile per i giudici della Cassazione esercitare il proprio potere di controllo.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’applicazione rigorosa dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Secondo tale norma, il ricorso deve contenere l’indicazione specifica dei motivi, con l’enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, a fronte di una sentenza d’appello logicamente corretta e ben strutturata, il ricorrente si è limitato a contestazioni astratte. La genericità dei rilievi impedisce al giudice dell’impugnazione di individuare le critiche mosse alla sentenza, rendendo il ricorso un atto privo di efficacia giuridica.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso comporta gravi conseguenze per il ricorrente. Oltre al passaggio in giudicato della condanna, la legge prevede la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativa (in questo caso fissata in tremila euro) a favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una tecnica redazionale impeccabile negli atti giudiziari: un ricorso non specifico non è solo inutile, ma anche economicamente dannoso per la parte assistita.
Cosa accade se i motivi di un ricorso sono troppo vaghi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità, il che impedisce alla Corte di Cassazione di valutare il caso e porta alla conferma definitiva della condanna precedente.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Quale norma regola la specificità dei motivi di ricorso?
La norma di riferimento è l’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone di indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a supporto dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42805 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42805 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7. e di cui all’art. 495 cod. pen.;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si rappresentano non megl precisate violazioni di legge e carenze motivazionali in ordine all’affermazione di responsabi è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicament corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente