Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42728 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42728 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 17.02.2023 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 30.03.2022 dal Tribunale di Napoli Nord, con la quale l’attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui 291-bis comma 1 DPR n. 43/73 e condannato alla pena ritenuta di giustizia, concedendo, in parziale riforma, il beneficio della sospensione condizionale del pena detentiva.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Ritenuto che il motivo è inammissibile, perchè caratterizzandosi per assolut genericità, integra la violazione dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bis attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto s debbano essere enunciati, tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specific ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; viola che, ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina l’appunto, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma d euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profil di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso 08/09/2023