Inammissibilità del ricorso: quando la genericità blocca la Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli procedurali nel giudizio di legittimità dinanzi alla Suprema Corte. Recentemente, i giudici di piazza Cavour hanno ribadito un principio fondamentale: non è sufficiente lamentare un’errata valutazione delle prove per ottenere una revisione della sentenza. È necessario che i motivi di impugnazione siano specifici, puntuali e mirati a scardinare la tenuta logica del provvedimento impugnato.
Il caso e lo svolgimento del processo
La vicenda trae origine da una condanna emessa nei confronti di due soggetti per i reati di violenza privata, lesioni personali e minacce. Dopo la conferma della sentenza in grado di appello, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione denunciando, con un unico motivo, l’erronea valutazione del materiale probatorio. Tuttavia, l’impugnazione è stata ritenuta priva dei requisiti minimi di ammissibilità.
La decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La Corte ha rilevato che l’atto di impugnazione era affetto da una profonda indeterminatezza. In particolare, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta e coerente, i ricorrenti non hanno saputo indicare gli elementi specifici alla base della loro censura. Questo difetto impedisce al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato, rendendo il ricorso un mero dissenso generico non valutabile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si poggiano sul rigido rispetto dell’art. 581 del codice di procedura penale. La norma impone che il ricorso indichi con precisione i motivi, con l’enunciazione specifica dei rilievi mossi. Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a una critica vaga sulla valutazione delle prove, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni fornite dai giudici di secondo grado. Tale condotta processuale determina l’inammissibilità del ricorso poiché non consente alla Cassazione di individuare l’errore di diritto o il vizio logico che si vorrebbe far valere. La logicità della sentenza impugnata, non essendo stata scalfita da rilievi puntuali, rimane dunque intatta.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento comportano gravi conseguenze per i ricorrenti. Oltre al passaggio in giudicato della condanna per i reati contestati, la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in linea con la funzione deflattiva del contenzioso inutile, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una redazione tecnica e rigorosa degli atti di impugnazione, dove la specificità non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale per l’accesso alla giustizia di legittimità.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non indica specificamente i punti della sentenza contestati e non spiega chiaramente quali siano gli errori logici o giuridici commessi dal giudice di merito.
Quali sono le sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, la legge prevede il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Si possono contestare i fatti nel giudizio di Cassazione?
No, la Cassazione non è un terzo grado di merito. Può solo verificare la legittimità della decisione e la coerenza logica della motivazione, senza riesaminare le prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42089 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42089 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOMECOGNOME nato a JESI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno di condanna per i reati di cui all’art. 610 e 582 cod. pen. per l’imputato NOME COGNOME e per reati di cui agli artt. 612, 582 e 585 cod. pen. per l’imputata NOME COGNOME;
Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui i ricorrenti denunziano l’erronea valutazi delle prove- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenz impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.