Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità nei motivi di impugnazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più frequenti e severi nel giudizio davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Quando un atto di impugnazione non rispetta i rigidi criteri di specificità richiesti dal legislatore, il diritto di difesa rischia di infrangersi contro un muro procedurale invalicabile. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale chiarisce i confini tra una critica legittima e una doglianza troppo vaga per essere accolta.
Il caso delle false dichiarazioni sull’identità
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di false dichiarazioni sull’identità o qualità personali. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte di Appello di Roma, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava un presunto vizio di motivazione, definito come “apparente”, sostenendo che i giudici di merito non avessero approfondito adeguatamente i fatti.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno analizzato l’atto rilevando una profonda carenza strutturale. L’inammissibilità del ricorso è stata dichiarata poiché i motivi presentati sono risultati “marcatamente generici”. Secondo la Corte, il ricorrente non ha indicato con precisione quali passaggi della sentenza impugnata fossero logicamente scorretti o quali elementi probatori fossero stati travisati, limitandosi a una censura astratta e indeterminata.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul mancato rispetto dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Tale norma impone che il ricorso indichi in modo puntuale i motivi, con l’enunciazione specifica dei rilievi mossi al provvedimento. Nel caso di specie, a fronte di una sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta e ben strutturata, la difesa non ha saputo contrapporre argomentazioni idonee a scalfirne la tenuta. La genericità dei motivi impedisce al giudice dell’impugnazione di individuare l’oggetto del contendere e, di conseguenza, di esercitare il proprio potere di controllo sulla legittimità della decisione.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguenze pesanti per il ricorrente. Oltre al rigetto dell’istanza, la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che il ricorso in Cassazione non può risolversi in una mera lamentela formale, ma deve essere un atto tecnico di alta precisione, capace di evidenziare errori specifici e determinanti per l’esito del processo. La mancanza di tali requisiti rende l’impugnazione un tentativo vano, con costi economici e legali significativi.
Cosa rende un ricorso in Cassazione marcatamente generico?
Un ricorso è generico quando non indica in modo specifico i punti della sentenza contestati e non fornisce argomentazioni logiche per confutare la decisione del giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto della domanda, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Perché è fondamentale rispettare l’art. 581 c.p.p.?
Perché questa norma stabilisce i requisiti di forma e sostanza necessari affinché il giudice possa esaminare i motivi dell’impugnazione e decidere nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42093 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42093 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia di condanna per il reato di false dichiarazioni sull’identità o qualità personali proprie o di altri;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazi apparente – è marcatamente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione de sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.