Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12880 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Caltanissetta del 22 giugno 2023 ha riformato, in punto di non menzione, la pronunzia di condanna del Tribunale di Enna in ordine al reato di cui al capo 1) di lesioni personali pluriaggravate (artt. 61 n.1, 582 e 585 cod. pen.) e di cui al capo 2) di minaccia aggravata (artt.612 e 61 n.1 cod.pen.), confermando nel resto.
Lette le conclusioni scritte e nota spese, pervenute in data 5 marzo 2024, del difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile.
Ritenuto che il primo motivo- con cui il ricorrente deduce l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione degli stessi -è manifestamente infondato perché smentito dagli atti processuali.
Dalla lettura degli stessi risulta che la data di estinzione del reato è quella del 24.07.2024 atteso che, al termine massimo prescrizionale pari ad anni 7 e mesi 6 decorrente dal 26 maggio 2015 e maturato in data 26 novembre 2022, vanno aggiunti gg. 576 di sospensione così calcolati:
-gg. 301 dal 03/05/2017 al 28/02/2018 per astensione dei difensori; -gg.60 dall’11/04/2019 al 13/11/2019 per impedimento del difensore; -gg.64 dall’08/04/2020 al 14/10/2020 per emergenza Covid; -gg.91 dal 25/02/2021 al 27/05/2021 per richiesta della difesa; -gg.60 dal 27/05/2021 al 20/09/2021 per impedimento del difensore.
Ritenuto che il secondo motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all’affermazione di penale responsabilità – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato ( pag.4: non vi sono elementi per dubitare dell’attendibilità del narrato accusatorio della persona offesa e il teste oculare ha chiaramente indicato come la lite sia insorta solo ed esclusivamente tra le due odierne parti in causa, escludendo implicitamente il coinvolgimento di terzi possibili autori, pure presenti al tavolo da gioco. Inoltre, anche la indubitabil provenienza delle minacce dell’imputato contribuisce in maniera certa ad attribuire allo stesso la responsabilità per l’aggressione fisica in questione).
Ritenuto che il terzo motivo – con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla quantificazione della pena -è generico a fronte di onere argomentativo del giudice adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 5: congrua ed equa
rispetto alle esigenze processuali risulta essere la pena inflitta in primo grado, non essendovi elementi suscettibili di una valutazione positiva).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato che la richiesta di parte civile, quanto alla liquidazione delle spese, non può essere accolta atteso che le conclusioni sono state depositate nel mancato rispetto dei 15 giorni antecedenti l’udienza.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 13/03/2024