Inammissibilità del ricorso: l’importanza della specificità dei motivi
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha chiarito come la genericità delle doglianze e la mancanza di un confronto critico con la sentenza impugnata rendano impossibile l’esame del merito, confermando la condanna dell’imputato.
Il caso e i motivi dell’impugnazione
Un imputato ha proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva già dichiarato inammissibile il precedente gravame. Il ricorrente articolava la propria difesa su tre punti principali: la contestazione della responsabilità penale, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e la determinazione della pena. Tuttavia, tali motivi sono stati giudicati carenti sotto il profilo tecnico-giuridico.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno ribadito che l’inammissibilità del ricorso scatta automaticamente quando i motivi presentati sono generici o indeterminati. La Corte ha sottolineato che non è sufficiente elencare violazioni di legge, ma è necessario che tali critiche siano strettamente correlate alle motivazioni fornite dal giudice nel provvedimento che si intende impugnare.
Il principio di correlazione
Il ricorso non può ignorare le spiegazioni fornite dal giudice di merito. Se la sentenza impugnata ha già motivato su determinati punti, il ricorrente ha l’onere di smontare specificamente quelle argomentazioni. La semplice riproposizione di tesi già respinte, senza un attacco diretto alla logica della sentenza, determina il vizio di mancanza di specificità previsto dal codice di procedura penale.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la specificità del motivo deve essere valutata sia come determinatezza intrinseca, sia come correlazione con la decisione censurata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha saputo contrastare efficacemente le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva già ritenuto inammissibile l’appello. Ignorare le esplicitazioni del giudice censurato conduce inevitabilmente alla sanzione processuale dell’inammissibilità, impedendo alla Cassazione di entrare nel vivo delle questioni relative alla responsabilità penale o alla tenuità del fatto.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i ricorsi manifestamente infondati o tecnicamente carenti. Questa pronuncia evidenzia come la difesa tecnica in sede di legittimità richieda un rigore argomentativo estremo, dove la forma e la precisione dei motivi sono presupposti indispensabili per ottenere giustizia nel merito.
Cosa si intende per mancanza di specificità dei motivi?
Si verifica quando il ricorso è generico o non affronta direttamente le ragioni logiche e giuridiche espresse dal giudice nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
È possibile invocare la particolare tenuità del fatto in Cassazione?
Sì, ma il motivo deve essere specifico e deve contestare puntualmente le ragioni per cui il giudice di merito ha negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41652 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41652 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Matera Massimo;
ritenuto che i tre motivi in cui si articola il ricorso, con cui si deduce la viol e il vizio della motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità del relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. nonché alla determinazione della pena, sono privi di specificità in quanto consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di spe motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indetermina anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto per genericità dei mot poste a fondamento dell’impugnazione, non potendo queste ultime ignorare le esplicit giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comport dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente