Inammissibilità del ricorso: la precisione è un obbligo di legge
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno dei temi più delicati della procedura penale. Non basta manifestare un dissenso rispetto alla condanna subita; è necessario che tale dissenso sia articolato in modo tecnico, preciso e puntuale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito che la genericità dei motivi conduce inevitabilmente alla chiusura del procedimento senza un esame nel merito.
Il caso del concorso in furto
La vicenda trae origine da una condanna per concorso nel delitto di furto, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, in modo unitario e sintetico, un’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Tuttavia, l’impugnazione non ha superato il vaglio di ammissibilità.
La carenza di specificità dei motivi
Il fulcro della decisione risiede nell’analisi del contenuto del ricorso. Secondo i giudici di legittimità, l’atto presentato era caratterizzato da una estrema indeterminatezza. In ambito penale, il ricorrente ha l’onere di indicare esattamente quali passaggi della sentenza impugnata siano errati e perché, confrontandosi direttamente con le argomentazioni espresse dai giudici di merito.
Inammissibilità del ricorso e sanzioni pecuniarie
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, le conseguenze per il ricorrente non sono solo processuali ma anche economiche. Oltre alla conferma della condanna precedente, la legge prevede il pagamento delle spese del procedimento e, spesso, una sanzione aggiuntiva in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul mancato rispetto dell’Art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Le motivazioni evidenziano come il ricorso fosse privo dei requisiti minimi di determinatezza. A fronte di una sentenza d’appello considerata logicamente corretta e ben strutturata, il ricorrente non ha fornito elementi critici idonei a scalfire l’impianto motivazionale. La genericità delle censure non ha permesso al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato di legittimità. In sostanza, un ricorso che si limita a contestazioni astratte senza calarsi nel dettaglio della decisione impugnata è destinato al rigetto.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza sottolinea l’importanza della tecnica redazionale negli atti giudiziari. L’inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma una barriera necessaria per evitare che la Corte di Cassazione venga investita di questioni non adeguatamente formulate. Per chi intende impugnare una sentenza, è vitale che i motivi siano specifici, pertinenti e direttamente correlati alle motivazioni del provvedimento che si intende contrastare. La mancanza di tale rigore non solo preclude la revisione della sentenza, ma aggrava la posizione economica del condannato attraverso sanzioni pecuniarie significative.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non specifica i punti precisi della sentenza contestati e non offre argomentazioni logico-giuridiche che contrastino direttamente le motivazioni del giudice precedente.
Quali sono i costi legati a un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che può arrivare a diverse migliaia di euro.
La Cassazione può valutare nuovamente le prove di un furto?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito; può solo verificare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica, senza riesaminare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41169 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41169 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Lecce, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricor denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in or all’affermazione di responsabilità e in relazione al trattamento sanzionat estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti presc dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una moti della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente