Inammissibilità del ricorso: la specificità dei motivi è essenziale
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli principali nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. Recentemente, i giudici di piazza Cavour hanno ribadito un principio fondamentale: non è sufficiente evocare genericamente vizi di legge o di motivazione per ottenere una revisione della sentenza. È necessario che il ricorrente indichi con estrema precisione le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l’impugnazione.
Il caso oggetto di esame
Un imputato ha proposto ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello, contestando specificamente il trattamento sanzionatorio ricevuto. La difesa lamentava violazioni di legge e difetti motivazionali nella determinazione della pena, nonostante quest’ultima fosse stata fissata dai giudici di merito in misura molto vicina al minimo previsto dalla legge. Il ricorso, tuttavia, non approfondiva le ragioni per cui tale quantificazione fosse errata, limitandosi a una critica superficiale.
La decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato che l’atto di impugnazione deve contenere una precisa prospettazione delle ragioni da sottoporre a verifica. Oltre al rigetto delle istanze, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato un giudizio privo di fondamento tecnico.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul concetto di specificità dell’impugnazione. Un ricorso è considerato inammissibile per genericità quando mancano indicazioni puntuali sulle criticità della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a una critica astratta, senza confrontarsi realmente con il percorso logico seguito dai giudici di secondo grado. La sentenza d’appello appariva solida e ben argomentata, avendo già applicato una pena favorevole e prossima al minimo edittale, rendendo di fatto superfluo ogni ulteriore rilievo non supportato da prove concrete di errore giudiziario.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma il rigore della Cassazione nel valutare l’ammissibilità degli atti difensivi. La genericità dei motivi non solo preclude l’esame del merito della vicenda, ma comporta pesanti ripercussioni economiche per il ricorrente. Risulta quindi fondamentale che ogni atto di impugnazione sia costruito su basi giuridiche solide, specifiche e strettamente correlate alle motivazioni della sentenza che si intende contrastare, per evitare che il diritto alla difesa si scontri con un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non indica con precisione le ragioni di fatto o di diritto che si intendono sottoporre a verifica, limitandosi a citare vizi di legge in modo astratto senza contestare specificamente i passaggi della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente viene solitamente condannato a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
È possibile contestare una pena fissata vicino al minimo edittale?
Sì, ma è estremamente difficile se non si dimostra un errore logico o giuridico macroscopico, poiché una pena prossima al minimo è generalmente considerata dalla giurisprudenza come già congruamente motivata e favorevole all’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45050 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45050 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AREZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazion di legge in ordine alla determinazione della pena è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione – che ha dato conto dei motivi che facevano ritenere adeguato i trattamento sanzioNOMErio quantificato in misura prossima al minimo edittale – essendo meramente evocativo del vizio enunciato;
osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando gli ste non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a veri (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, COGNOME, Rv. 246980).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M’
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.