Inammissibilità del ricorso: quando la genericità costa cara
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli principali nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. Spesso, la difesa si limita a contestazioni astratte che non entrano nel merito delle motivazioni fornite dai giudici di secondo grado, portando inevitabilmente al rigetto dell’istanza.
Il caso: un ricorso privo di specificità
Un imputato ha proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello, lamentando una presunta mancanza di motivazione in diversi punti del provvedimento. La difesa ha inoltre eccepito la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità o di estinzione del reato.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato i motivi di doglianza, rilevando come questi fossero formulati in modo del tutto generico. Il ricorrente, infatti, non ha indicato quali passaggi logici della sentenza d’appello fossero effettivamente viziati, limitandosi a richiamare principi astratti sulla disciplina della motivazione. Questa condotta configura un’ipotesi classica di inammissibilità del ricorso per aspecificità.
L’omessa indicazione delle cause di non punibilità
Per quanto riguarda la violazione dell’art. 129 c.p.p., la Corte ha sottolineato che non basta invocare genericamente la norma. Il ricorrente ha l’onere di precisare quale specifica causa di non punibilità o di estinzione del reato (come la prescrizione o l’insussistenza del fatto) sia stata ignorata dai giudici di merito. In assenza di tale indicazione, la censura risulta priva di fondamento processuale.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sul principio secondo cui il ricorso deve necessariamente confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Se il motivo di ricorso si limita a considerazioni teoriche sulla legge, senza spiegare come queste si applichino al caso concreto o perché la decisione del giudice di merito sia errata, l’atto è nullo. Nel caso di specie, l’assenza di un confronto critico e la mancata specificazione delle cause di estinzione del reato hanno reso impossibile l’esame nel merito, determinando l’inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
Il giudizio si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità, che comporta gravi conseguenze economiche per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, la Corte ha disposto la condanna al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce l’importanza di una tecnica redazionale rigorosa nel deposito degli atti giudiziari, dove la precisione dei motivi è condizione essenziale per l’accesso alla giustizia di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato aspecifico?
Un ricorso è aspecifico quando non contesta direttamente i punti della sentenza impugnata, limitandosi a critiche generiche o richiami astratti a norme di legge senza applicarle al caso concreto.
Cosa comporta la condanna in favore della Cassa delle Ammende?
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto a pagare una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i seimila euro, a favore di questo ente ministeriale.
È sufficiente citare l’articolo 129 c.p.p. per ottenere il proscioglimento?
No, il ricorrente deve indicare con precisione quale specifica causa di estinzione del reato o di non punibilità ritiene che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51775 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51775 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, Harnza COGNOME deduce la mancanza della motivazione «in più punti della sentenza»;
Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina della motivazione della sentenza nel codice di rito;
Ritenuto, che il ricorrente censura anche la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., ma non precisa la causa di non punibilità o di estinzione del reato che sarebbe stata illegittimamente pretermessa dalla Corte di appello di Brescia;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023.