Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51342 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51342 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 25339/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nell’unico motivo di ricorso attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per entrambi i reati allo stesso contestati – oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell’atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all’esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023