Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi Sono Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando la necessità di presentare motivi specifici e non meramente ripetitivi. Comprendere le ragioni che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso è fondamentale per ogni professionista e cittadino che si confronta con il sistema giudiziario. Questo caso, riguardante un furto aggravato, illustra perfettamente come la genericità delle censure possa precludere l’esame di merito da parte della Suprema Corte.
I Fatti del Processo: Dal Tribunale alla Cassazione
Due individui venivano condannati in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello di Catania per il reato di furto aggravato commesso in concorso con altre persone. La sentenza di secondo grado, emessa il 24 febbraio 2025, confermava integralmente la pronuncia di condanna del 6 dicembre 2023. Ritenendosi ingiustamente condannati, entrambi gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione attraverso i loro legali, sperando in un annullamento della sentenza.
L’Inammissibilità del Ricorso e i Profili di Censura
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nell’analisi dei motivi presentati dai ricorrenti, giudicati non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
La Posizione della Difesa
I ricorsi si basavano su argomentazioni distinte per ciascun imputato. Uno dei due lamentava la mancanza e l’illogicità della motivazione riguardo al suo effettivo contributo concorsuale al reato, nonché il mancato riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione al fatto, prevista dall’articolo 114 del codice penale. L’altro ricorrente, invece, sollevava una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione all’articolo 131-bis del codice penale, che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Valutazione della Corte
La Corte di Cassazione ha osservato che entrambi i ricorsi, di fatto, si limitavano a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno evidenziato come i ricorrenti non avessero operato alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a una sterile riproposizione delle proprie tesi. Questo approccio è stato considerato insufficiente per giustificare un nuovo esame del caso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che i ricorsi dovessero essere dichiarati inammissibili. La motivazione principale risiede nel principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riedizione delle argomentazioni già presentate e disattese nei gradi di merito. È necessario, invece, che il ricorrente si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza che intende impugnare, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. In assenza di questo confronto critico, i motivi di ricorso diventano generici e, di conseguenza, inammissibili. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per i casi di inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: per accedere al giudizio di legittimità, non basta essere in disaccordo con la decisione del giudice di merito. È indispensabile articolare censure specifiche, pertinenti e critiche rispetto al percorso logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata. La mera ripetizione di doglianze già respinte equivale a un ricorso generico, destinato a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. La decisione serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione, pena la preclusione della possibilità di far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte.
Per quale motivo i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché riproducevano profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito, senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali erano le argomentazioni principali dei ricorrenti?
Un ricorrente contestava la valutazione del suo contributo concorsuale al reato e il mancato riconoscimento di un’attenuante. L’altro ricorrente lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della decisione?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33259 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33259 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME (CUI 04I2BXP) nato a COGNOME il 18/04/1979 DI NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a ADRANO il 26/03/1988
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 6 dicembre 2023 dal locale Tribunale per il delitto di furto aggravato commesso in concorso tra loro e con altri.
Ritenuto che i motivi da entrambi i ricorrenti sollevati (per COGNOME, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al contributo concorsuale fornito dall’imputato, nonché in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.; per COGNOME, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131bis cod. pen.) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (per COGNOME si vedano le pp. 5 e 6 sent. app.; per COGNOME, la p. 4 sent. app.), rispetto ai quali i ricorrenti non operano alcun confronto.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore