Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli principali per chi intende impugnare una sentenza di condanna senza una strategia difensiva specifica. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la genericità dei motivi e il tentativo di rivisitare i fatti di causa portino inevitabilmente al rigetto dell’istanza.
I fatti oggetto del giudizio
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione contestando sia l’accertamento della responsabilità penale, sia i criteri utilizzati per la determinazione della pena (cosiddetta dosimetria).
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze presentate dalla difesa erano del tutto generiche e non entravano nel merito delle argomentazioni fornite nella sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente si era limitato a richiedere una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti, operazioni che sono precluse nel giudizio di cassazione, il quale deve limitarsi a verificare la corretta applicazione delle norme di legge.
Inammissibilità del ricorso e sanzioni pecuniarie
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la Suprema Corte ha applicato rigorosamente le norme del codice di procedura penale relative alle spese. Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, sanzione prevista per scoraggiare l’uso improprio del ricorso per cassazione quando i motivi sono manifestamente infondati o generici.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per cassazione. I motivi di impugnazione devono essere specifici e devono confrontarsi direttamente con l’apparato logico-giuridico della sentenza di appello. Quando il ricorrente si limita a riproporre tesi già respinte o a sollecitare un nuovo esame del materiale probatorio, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte ha evidenziato che non è possibile trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, poiché la valutazione dei fatti è riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che la difesa tecnica deve essere estremamente rigorosa nella formulazione dei motivi di ricorso. L’inammissibilità del ricorso non comporta solo la definitività della condanna, ma espone il ricorrente a gravose sanzioni pecuniarie. Risulta fondamentale, dunque, che l’impugnazione si concentri su vizi logici o violazioni di legge evidenti, evitando di richiedere una nuova interpretazione dei fatti che la Cassazione non ha il potere di compiere.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, non contestano specificamente la sentenza impugnata o se richiedono una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività vietata in sede di legittimità.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto dell’impugnazione e alla definitività della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Si può contestare la misura della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha violato i criteri legali di determinazione della pena o ha fornito una motivazione illogica, non potendo semplicemente chiedere una riduzione basata su una diversa valutazione soggettiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50546 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50546 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 18140/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73, comm d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria del Ritenuto i motivi inammissibile perché del tutto generici rispetto alla motivazione d sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.