Inammissibilità del ricorso: la necessaria specificità dei motivi
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli più frequenti nel giudizio di legittimità, specialmente quando l’atto di impugnazione non rispetta i rigidi criteri di specificità richiesti dal codice di rito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la mancata indicazione degli elementi di censura renda impossibile il controllo del giudice superiore.
I fatti di causa
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello, lamentando la violazione degli articoli 444 e 125 del codice di procedura penale. Tali norme riguardano, rispettivamente, l’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Tuttavia, il ricorso si presentava estremamente generico, limitandosi a una doglianza astratta senza scendere nel dettaglio delle criticità riscontrate nella decisione impugnata.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha rilevato che l’unico motivo presentato era privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. Secondo la Corte, a fronte di una motivazione della sentenza di appello logicamente corretta e ben strutturata, il ricorrente non ha saputo individuare i punti specifici di errore, rendendo la critica del tutto evanescente.
Implicazioni pratiche
Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica estremamente precisa. Non è sufficiente invocare una violazione di legge; è necessario dimostrare esattamente come e dove il giudice di merito abbia errato. La conseguenza di un ricorso generico non è solo il rigetto, ma anche una pesante sanzione economica in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul principio di specificità dei motivi di impugnazione. L’art. 581 c.p.p. impone che il ricorso indichi chiaramente i capi o i punti della decisione impugnata, le prove ritenute inesistenti o mal valutate e i motivi di diritto. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito gli elementi base della censura formulata, impedendo di fatto al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità. La genericità dei motivi equivale, sul piano processuale, alla loro totale assenza.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in linea con la normativa vigente volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o manifestamente infondate, la Corte ha stabilito il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento ricorda che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto delle regole procedurali, pena l’inefficacia dell’azione legale e l’aggravio dei costi per la parte.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non esaminerà il merito delle lamentele e la sentenza impugnata diventerà definitiva.
Quali sono le sanzioni economiche per un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Quale norma regola la forma dei motivi di ricorso?
L’articolo 581 del codice di procedura penale stabilisce i requisiti di forma e contenuto che ogni atto di impugnazione deve possedere per essere considerato valido.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49825 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49825 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 444 e 125 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 ovembre 2023
Il Conigrfre Estensore
Il Prsidete