Inammissibilità del ricorso: quando la genericità blocca la Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei filtri più rigorosi nel giudizio di legittimità davanti alla Suprema Corte. Spesso, i ricorsi vengono rigettati non perché le ragioni di fondo siano necessariamente errate, ma perché la tecnica di redazione dell’atto non rispetta i criteri di specificità richiesti dal codice di procedura penale.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla propria responsabilità penale. Tuttavia, l’atto di impugnazione è apparso fin da subito privo di quegli elementi critici necessari per scardinare la decisione di secondo grado.
Inammissibilità del ricorso per difetto di specificità
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso era affetto da una genericità intrinseca. Per evitare l’inammissibilità del ricorso, non è sufficiente elencare genericamente presunte violazioni, ma è indispensabile creare una correlazione diretta tra le ragioni della decisione impugnata e le critiche sollevate dal ricorrente. Ignorare le argomentazioni del giudice di merito significa rendere l’impugnazione aspecifica e, dunque, non esaminabile.
Le conseguenze procedurali e pecuniarie
Quando viene dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il provvedimento impugnato diventa definitivo. Oltre alla chiusura del caso, il ricorrente subisce sanzioni economiche. In questo caso, la Corte ha disposto il pagamento delle spese del procedimento e una sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende, sottolineando la gravità di un ricorso presentato senza i requisiti minimi di legge.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che il ricorso è inammissibile quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. L’atto non può limitarsi a riproporre tesi già respinte o a ignorare le risposte fornite dai giudici di merito, poiché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla correttezza giuridica e logica della sentenza precedente.
Le conclusioni
Il principio ribadito dai giudici di legittimità conferma che la specificità dei motivi è un requisito essenziale per l’accesso alla giustizia di terzo grado. La mancata contestazione puntuale dei passaggi motivazionali della sentenza d’appello conduce inevitabilmente alla sanzione dell’inammissibilità. Questo meccanismo serve a deflazionare il carico giudiziario da ricorsi manifestamente infondati o tecnicamente carenti, imponendo alle parti un onere di precisione argomentativa estremamente elevato.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non contesta in modo specifico i punti della sentenza impugnata, limitandosi a critiche astratte che non si confrontano con il ragionamento del giudice.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che può variare da mille a tremila euro.
La Cassazione può riesaminare i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione si occupa solo della legittimità, ovvero verifica se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49577 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49577 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ordine alla responsabilità del ricorrente è generico in quanto privo di una effettiva censura confronti della sentenza impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericit motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tant Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.