Inammissibilità del ricorso: la Cassazione punisce la genericità
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici nel giudizio di legittimità. Quando un atto di impugnazione non rispetta i criteri di specificità richiesti dalla legge, la Suprema Corte non entra nel merito della questione, confermando di fatto la condanna precedente. Questo è quanto accaduto in una recente ordinanza della settima sezione penale, che ha analizzato il caso di un imputato condannato per detenzione di sostanze stupefacenti.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna emessa dal Tribunale di Trani e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bari nei confronti di un soggetto accusato di detenzione di stupefacenti di diversa natura. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Le doglianze riguardavano principalmente l’affermazione della responsabilità penale, la determinazione della misura della pena e l’applicazione della continuazione tra i reati contestati.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come i motivi presentati fossero manifestamente infondati e, soprattutto, generici. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il ricorso deve contenere una critica puntuale e specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la difesa si era limitata a riproporre questioni senza confrontarsi direttamente con il ragionamento logico-giuridico sviluppato dai giudici di secondo grado.
L’importanza della specificità dei motivi
Per evitare l’inammissibilità del ricorso, è necessario che l’atto indichi con precisione i punti della decisione che si intendono contestare e le ragioni per cui tali punti siano errati. La semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei gradi di merito, senza nuovi elementi di critica, rende l’impugnazione priva di valore giuridico in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di autosufficienza e specificità del ricorso. Il Collegio ha ribadito che il ragionamento del giudice distrettuale era coerente con le risultanze processuali e privo di illogicità manifeste. La genericità dei motivi impedisce alla Cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità, poiché manca l’oggetto stesso della censura. Inoltre, la Corte ha applicato l’art. 616 c.p.p., rilevando che l’inammissibilità era imputabile a colpa del ricorrente, il quale non ha saputo articolare motivi idonei a scalfire la sentenza di merito.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza portano a conseguenze gravose per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna penale, l’inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo di rifondere le spese del procedimento. In aggiunta, la Corte ha irrogato una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende, come previsto per i ricorsi dichiarati inammissibili per colpa. Questa decisione sottolinea la necessità di una difesa tecnica estremamente rigorosa e specifica nella fase di legittimità, per evitare che errori formali o di impostazione precludano l’esame dei diritti dell’assistito.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è generico quando non contesta in modo specifico le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre argomenti già esaminati senza critiche puntuali.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto dell’impugnazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma tra mille e tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Si può contestare la pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha violato la legge o ha fornito una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria sulla sua determinazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48958 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48958 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Trani che lo aveva condanNOME alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione él1.1a all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti e alla misura della pena e alla continuazione tra i reati.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non NOME risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente “,