Inammissibilità del ricorso: la specificità dei motivi in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli principali nel giudizio di legittimità. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma occorre articolare critiche puntuali e documentate. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del dovere di specificità dei motivi di impugnazione.
L’analisi dei fatti
Un cittadino ricorreva in Cassazione contestando la valutazione della Corte d’Appello in merito alla sua colpevolezza. In particolare, la difesa lamentava una carenza motivazionale riguardante l’elemento soggettivo del reato, ovvero la prova del dolo o della colpa nell’azione compiuta. Tuttavia, l’atto di ricorso si limitava a una contestazione astratta, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni espresse dai giudici di secondo grado.
Quando scatta l’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha rigettato l’istanza senza entrare nel merito della vicenda. Il motivo risiede nella natura stessa del ricorso, giudicato generico per indeterminatezza. Secondo i giudici, l’atto non rispettava i requisiti minimi di forma e sostanza previsti dal codice di procedura penale, rendendo impossibile l’individuazione dei rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione i punti della sentenza che intende contestare. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, il ricorso non ha saputo individuare i passaggi critici o gli errori di diritto commessi. La mancanza di chiarezza impedisce al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato, rendendo l’impugnazione un mero esercizio di stile privo di efficacia giuridica. La genericità dei motivi impedisce infatti alla Corte di comprendere quali siano le reali violazioni di legge lamentate.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio cardine: la Cassazione non è un terzo grado di merito dove ridiscutere i fatti, ma un vaglio di legittimità che esige rigore tecnico. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la definitività della condanna precedente, ma anche pesanti sanzioni pecuniarie. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, quale sanzione per aver attivato inutilmente la macchina giudiziaria con un ricorso manifestamente infondato.
Cosa rende un ricorso per Cassazione inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, indeterminati o non indicano chiaramente gli errori di fatto o di diritto della sentenza impugnata.
Qual è l’importanza dell’elemento soggettivo in un processo?
L’elemento soggettivo definisce se il reato è stato commesso con dolo o colpa ed è un requisito fondamentale per stabilire la colpevolezza dell’imputato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto dell’impugnazione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48608 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48608 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal ConsiRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine alla prova dell’elemento soggettivo del reato contestato al capo B) dell’imputazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolar modo, pag. 2 della sentenza impugnata), non indica con chiarezza gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/09/2023 Il RAGIONE_SOCIALE