Inammissibilità del ricorso: il rigore della Cassazione sui motivi generici
L’inammissibilità del ricorso in sede di legittimità rappresenta un esito frequente quando l’atto di impugnazione non rispetta i rigidi canoni di specificità imposti dal codice di rito. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito che la semplice richiesta di proscioglimento non è sufficiente se non supportata da argomentazioni tecniche precise e correlate alla decisione impugnata.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello, lamentando la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. La difesa sosteneva che il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento immediato, ma tale doglianza è stata presentata in modo estremamente sintetico e privo di approfondimento.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato la struttura del ricorso, verificando la conformità ai requisiti dell’art. 581 c.p.p. La Corte ha riscontrato una totale assenza di specificità intrinseca ed estrinseca. Le deduzioni sono state giudicate generiche, impedendo di fatto al collegio di individuare i reali errori di diritto attribuiti alla sentenza di secondo grado.
Inammissibilità del ricorso e obblighi del difensore
Per evitare l’inammissibilità del ricorso, non basta enunciare una violazione di legge. È necessario che il ricorrente indichi specificamente quali passaggi della motivazione della sentenza impugnata siano errati e per quali ragioni di diritto. In assenza di questo confronto dialettico, il ricorso viene considerato un mero dissenso generico, non idoneo ad attivare il sindacato della Cassazione.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul rilievo che l’unico motivo di ricorso fosse del tutto privo dei requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità. Secondo i giudici, le deduzioni prospettate erano generiche e mancavano della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti l’impugnazione. Inoltre, l’assenza di riferimenti congrui alla motivazione dell’atto impugnato ha reso impossibile per il giudice dell’impugnazione esercitare il proprio sindacato, portando inevitabilmente alla sanzione processuale della inammissibilità.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, la Corte ha applicato una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, sottolineando la gravità della presentazione di un ricorso manifestamente infondato o tecnicamente carente. Questa decisione conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza nel richiedere atti di impugnazione tecnicamente impeccabili e mirati.
Cosa si intende per specificità dei motivi nel ricorso per Cassazione?
La specificità impone al ricorrente di indicare con precisione le parti della sentenza contestate e di spiegare le ragioni giuridiche per cui si ritiene che il giudice abbia errato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in Cassazione?
Sì, ma il motivo deve essere specifico e deve dimostrare chiaramente perché la prova dell’innocenza o l’estinzione del reato risultino evidenti dagli atti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48366 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48366 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato prosciogliment dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di s previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano dedu generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricors correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, pertanto, non si cons al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.