Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5634 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5634 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 4/3/2025 la Corte di appello Napoli confermava la sentenza in data 27/5/2023 dal Tribunale di Napoli, con la quale COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del reato di detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, riqualificando il fatto nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminando la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che il motivo è inammissibile. Il motivo, infatti, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., determina, per l’appunto, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso,30/01/2026