Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4881 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4881 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Rom che ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1 495 cod. pen.;
considerato che:
– il primo motivo di ricorso – che denuncia la violazione della legge penale e il v motivazione in ragione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. bis, cod. pen. – è patentemente generico poiché, oltre ad assumere in maniera assertiva l particolare tenuità dei fatti, contiene richiamati giurisprudenziali senza correlarli al caso (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
– il secondo motivo – che assume la violazione di legge e il vizio di motivazione in relaz all’art. 62, co. 4, cod. pen. – oltre a contenere, come il precedente, richiami giurisprudenz correlati al caso in esame, si limita a contestare – in maniera apodittica – la correttez valutazione della Corte di merito, fondata su elementi contemplati dall’art. 133, comma 1, cod. p senza addurre il travisamento della prova, ossia prospetta un più favorevole apprezzamento di fat (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, NOME, Rv. 268360 – 01);
rilevato che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria difensiva con la qu il difensore si è limitato a insistere nei motivi di ricorso e a chiederne l’accoglimento;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché -ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/11/2025.