Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10142 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10142 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha riformato – limitatamente al trattamento sanzionatorio – la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato NOME per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
che l’unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntua enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui rifer motivazione dell’atto impugnato;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, I’ll febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente