Inammissibilità del ricorso: la Cassazione punisce la genericità
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un rischio concreto per chi si limita a riproporre le medesime difese già respinte nei gradi precedenti. La recente ordinanza della Sezione Settima Penale chiarisce che il ricorso non può essere una semplice fotocopia dei motivi d’appello, ma deve contenere una critica puntuale e specifica alla decisione impugnata.
Il caso dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato che contestava la sentenza della Corte di Appello. Il fulcro della contestazione riguardava la mancata applicazione dell’attenuante prevista dall’Art. 62 n. 6 del codice penale, relativa alla riparazione del danno. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli sforzi risarcitori compiuti prima del giudizio. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come tale doglianza fosse stata già ampiamente analizzata e motivatamente respinta nel secondo grado di giudizio.
La reiterazione dei motivi d’appello
Il ricorrente ha presentato una memoria difensiva che, tuttavia, non ha scalfito il giudizio di genericità. La Cassazione ha sottolineato che riproporre pedissequamente gli argomenti dell’appello, senza confrontarsi con le motivazioni fornite dalla Corte di merito, rende il ricorso “apparente”. In ambito penale, la funzione del ricorso di legittimità è quella di censurare errori di diritto o vizi logici specifici, non di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
La decisione sull’inammissibilità del ricorso
I giudici di legittimità hanno stabilito che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Questa decisione non è priva di conseguenze per il ricorrente. Oltre al rigetto delle istanze difensive, la legge prevede una sanzione pecuniaria per chi presenta ricorsi manifestamente infondati o generici. Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha osservato che l’unico motivo addotto non era deducibile in quanto fondato su argomenti già puntualmente disattesi dalla Corte di merito. I giudici hanno rilevato che il ricorrente ha omesso di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata. Quando i motivi di ricorso si risolvono in una mera ripetizione di quelli già dedotti in appello, essi vengono considerati non specifici ma soltanto apparenti, determinando inevitabilmente il blocco dell’iter processuale prima ancora dell’esame nel merito.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Cassazione confermano il rigore del giudizio di legittimità. L’inammissibilità del ricorso comporta la definitività della sentenza di condanna e l’aggravio dei costi per il ricorrente. Questa pronuncia funge da monito per i professionisti del diritto: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi profonda della sentenza impugnata e la capacità di individuare falle logiche o giuridiche che non siano state già oggetto di discussione risolta nei gradi precedenti. La genericità e la ripetitività sono difetti fatali che precludono l’accesso alla tutela della Suprema Corte.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile se si limita a ripetere gli argomenti già usati in appello senza contestare specificamente le ragioni fornite dal giudice nella sentenza impugnata.
Cosa prevede l’Art. 62 n. 6 del codice penale?
Prevede una circostanza attenuante per chi, prima del giudizio, ha riparato interamente il danno mediante risarcimento o si è adoperato per elidere le conseguenze del reato.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e, solitamente, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7140 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7140 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, letta la memoria difensiva depositata in data 27/11/2025,
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., non è deducibile perché fondat su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appell e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13/01/2026