Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
L’impugnazione di una sentenza è un momento cruciale del processo penale, ma per avere successo non basta avere ragione nel merito: è fondamentale rispettare precise regole formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, impedendo di fatto ai giudici di entrare nel vivo della questione. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali lezioni possiamo trarne.
Il Contesto Processuale
Il caso origina dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. La difesa aveva articolato l’impugnazione su tre distinti motivi:
1. La presunta violazione dell’art. 5 del codice penale, sostenendo una non colpevole ignoranza della legge penale.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. La violazione del principio di corrispondenza tra quanto richiesto e quanto deciso dal giudice.
A prima vista, si tratta di censure comuni in molti processi penali. Tuttavia, l’esito del ricorso è stato negativo non perché le tesi fossero sbagliate nel merito, ma perché sono state presentate in modo proceduralmente scorretto.
L’Inammissibilità del ricorso e l’Analisi della Corte
La Suprema Corte ha analizzato separatamente ciascun motivo, evidenziandone le carenze che ne hanno determinato l’inammissibilità o la manifesta infondatezza.
Primo Motivo: La Mera Reiterazione delle Censure d’Appello
Il primo motivo, relativo all’ignoranza della legge penale, è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti. Esso deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, spiegando perché i giudici d’appello hanno sbagliato nel loro ragionamento. Ripetere i vecchi argomenti senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza di secondo grado equivale a presentare un motivo apparente, e quindi non ammissibile.
Secondo Motivo: La Manifesta Infondatezza sulle Attenuanti Generiche
Anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è stata respinta. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per il suo diniego. Nello specifico, erano stati valorizzati elementi negativi come i precedenti penali dell’imputato, la mancata restituzione delle somme illecitamente percepite e la durata della condotta criminosa. La Cassazione ha ricordato che il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi per la sua scelta.
Terzo Motivo: La Genericità della Doglianza Procedurale
Infine, il terzo motivo, che lamentava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è stato dichiarato inammissibile per indeterminatezza. L’imputato, infatti, si era limitato a enunciare la violazione della norma senza specificare in che modo, concretamente, essa si fosse realizzata. Un motivo di ricorso deve essere autosufficiente, cioè deve contenere tutti gli elementi necessari a far comprendere al giudice la censura, senza che questi debba cercarli altrove. Una doglianza generica non consente alla Corte di esercitare il proprio controllo.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale, volti a garantire l’efficienza e la funzione propria del giudizio di legittimità. L’inammissibilità del ricorso scatta quando l’atto di impugnazione non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici che inficiano la sentenza, confrontandosi punto per punto con la motivazione che la sorregge. In questo caso, tutti e tre i motivi presentati peccavano, per ragioni diverse, di questa specificità, risolvendosi in censure apparenti, infondate o indeterminate.
Conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un monito importante per ogni difensore. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede un’attenzione meticolosa non solo alla sostanza delle questioni giuridiche, ma anche e soprattutto alla forma e alla struttura dell’atto. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile abbandonare le argomentazioni generiche e la semplice riproposizione dei motivi d’appello. Occorre, invece, costruire una critica mirata, puntuale e autosufficiente, che dialoghi direttamente con la sentenza impugnata e ne evidenzi le specifiche debolezze. In caso contrario, il rischio concreto è che il ricorso si areni prima ancora di essere discusso nel merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico, cioè non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a ripetere argomenti già presentati in appello o a formulare censure indeterminate.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, per negare le attenuanti generiche è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi (come i precedenti penali o la gravità della condotta), senza dover analizzare ogni singolo elemento favorevole all’imputato.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico per indeterminatezza’?
Significa che il motivo si limita a enunciare la violazione di una norma senza specificare in che modo concreto tale violazione si sarebbe verificata nel caso specifico, impedendo così al giudice di comprendere e valutare la censura proposta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22391 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22391 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il 01/08/1972
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 5 cod. pen., non ha i requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha affermato la non inevitabilità dell’ignoranza della legge penale da parte del soggetto agente);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata dove sono indicati, quali elementi ostativi alla concessione delle suddette circostanze, i precedenti penali, la mancata restituzione delle somme indebitamente percepite e la durata nel tempo della condotta criminosa) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
osservato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorrente, infatti, si limita alla generica enunciazione della violazione della norma, senza poi specificare jrf come essa si sia concretizzata.
Tanto è vero che il motivo, sviando dall’intitolazione, punta l’accento sulla mancata risposta alle doglianze difensive, anch’esse non specificate.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.