Inammissibilità del ricorso: i limiti della Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un ostacolo insormontabile quando l’impugnazione non rispetta i confini della legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo deputato a verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche.
Nel caso in esame, un soggetto condannato per il reato di minaccia ha tentato di ribaltare la sentenza del Giudice di Pace. Tuttavia, il motivo del ricorso si limitava a contestare la valutazione delle prove effettuata nel precedente grado di giudizio.
Differenza tra merito e legittimità
Il sistema giudiziario italiano distingue nettamente tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il merito riguarda la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione delle prove raccolte durante il processo. Questa attività è riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Il giudizio di legittimità, svolto dalla Suprema Corte, deve invece concentrarsi su eventuali errori di diritto o vizi procedurali. Quando un ricorrente propone un “alternativo apprezzamento di merito”, ovvero chiede alla Cassazione di valutare i fatti in modo diverso, il ricorso viene inevitabilmente respinto.
Le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso
Presentare un ricorso manifestamente infondato o basato su motivi non consentiti dalla legge comporta sanzioni severe. Oltre al rigetto della domanda, il ricorrente deve farsi carico delle spese processuali sostenute dallo Stato.
Inoltre, l’ordinamento prevede una sanzione pecuniaria aggiuntiva. Se l’inammissibilità è causata da colpa del ricorrente, la Corte dispone il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso analizzato, tale somma è stata quantificata in tremila euro.
Le motivazioni
La Corte ha rilevato che l’unico motivo di impugnazione riguardava l’erronea valutazione delle prove. Tale censura non contiene alcun profilo di legittimità. Il ricorrente ha cercato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di Cassazione. La giurisprudenza consolidata stabilisce che la prospettazione di un diverso apprezzamento di merito non costituisce un valido motivo di ricorso.
Le conclusioni
La decisione conferma il rigore della Suprema Corte nel filtrare i ricorsi. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione procedurale, ma un meccanismo per garantire l’efficienza del sistema giustizia. Chi intende impugnare una sentenza deve assicurarsi che le proprie doglianze siano strettamente connesse a violazioni di legge, evitando di riproporre questioni fattuali già decise.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione riguarda solo la valutazione delle prove?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può riesaminare i fatti ma solo la corretta applicazione della legge.
Quali sono i costi in caso di ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, solitamente tra i mille e i tremila euro.
Si può contestare una sentenza del Giudice di Pace direttamente in Cassazione?
Sì, in determinati casi previsti dalla legge, ma i motivi devono riguardare esclusivamente violazioni di legge e non il merito della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10657 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10657 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2024 del GIUDICE DI PACE di VITERBO
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha impugNOME la sentenza del Giudice di pace di Viterbo che la ha condanNOME alla multa di euro 400 per il delitto di cui all’art. 612, comma 1, cod. pen. Tribunale ha trasmesso l’atto di impugnazione a questa Corte ex artt. 568, comma 5, cod. proc. pen. e 37, comma 2, d. Igs. 274 del 2000
considerato che l’unico motivo di impugnazione – che deduce l’erronea valutazione dell prove – non contiene alcuna censura di legittimità ma prospetta un alternativo apprezzamento merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/2025.