Inammissibilità del ricorso: quando le misure alternative vengono negate
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un ostacolo insormontabile per chi cerca di ottenere benefici penitenziari senza rispettare i rigidi criteri procedurali. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito i limiti del sindacato di legittimità in relazione alle istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare.
Il caso delle misure alternative negate
La vicenda trae origine dal rigetto, da parte del Tribunale di Sorveglianza, delle istanze difensive volte a ottenere l’applicazione degli articoli 47 e 47-ter della legge sull’ordinamento penitenziario. Il ricorrente aveva contestato le informazioni fornite dalle forze dell’ordine, sostenendo un errore di identità riguardo a precedenti penali per associazione con finalità di terrorismo.
Il limite del sindacato di legittimità
La Corte di Cassazione ha rilevato che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge. Il ricorrente ha tentato di proporre una lettura alternativa delle fonti probatorie, operazione che esula dalle competenze della Corte di legittimità. Quest’ultima non può infatti procedere a una nuova valutazione del merito dei fatti, ma deve limitarsi a verificare la correttezza logica e giuridica della decisione impugnata.
Il principio di autosufficienza del ricorso
Un punto cruciale della decisione riguarda la mancanza di autosufficienza del ricorso. Il ricorrente non ha allegato documenti o elementi concreti idonei a dimostrare il presunto travisamento dei fatti da parte delle autorità. Senza tale supporto documentale, le censure rimangono astratte e non possono essere accolte in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella pluralità di elementi ostativi rilevati dai giudici di merito. Oltre ai precedenti di polizia per gravi reati, è stata evidenziata la mancata reperibilità del soggetto nei domicili dichiarati. Tale assenza di un punto di riferimento stabile, unita alla pericolosità sociale desunta dalle numerose condanne precedenti, rende impossibile la concessione di misure alternative al carcere.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che non si limiti a contestazioni generiche, ma che sia supportata da prove documentali rigorose e dal rispetto dei requisiti di forma previsti dal codice di rito.
Cosa comporta il principio di autosufficienza del ricorso?
Il ricorrente deve allegare tutti i documenti necessari affinché la Corte possa valutare le doglianze senza dover ricercare atti esterni al ricorso stesso.
Perché la Cassazione non può rivalutare le prove?
Il compito della Suprema Corte è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non agire come un terzo grado di merito.
Quali elementi impediscono la concessione della detenzione domiciliare?
La mancanza di un domicilio certo e la presenza di gravi precedenti penali che indicano una persistente pericolosità sociale del soggetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1134 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1134 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è volto a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (in particolare, il ricorso non è autosufficiente, perché non sono allegati elementi o documenti dai quali desumere il travisamento in cui il Comando provinciale dei Carabinieri di Milano sarebbe caduto circa l’identità del soggetto, gravato da precedenti di polizia per fatti di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo; la sussistenza di tali precedenti di polizia, insieme alla mancata reperibilità di NOME nei domicili dichiarati e alla pericolosità sociale evidenziata dalle plurime condanne precedenti, hanno plausibilmente determiNOME il Tribunale di sorveglianza di Venezia a disporre il rigetto delle istanze difensive avanzate ai sensi degli artt. 47 e 47-ter della legge n. 354 del 1975);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.