Inammissibilità del ricorso: i rischi di un’impugnazione generica
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito frequente quando l’atto di impugnazione non rispetta i rigidi criteri di specificità richiesti dal codice di rito. Nel caso recente affrontato dalla Suprema Corte, tre imputati hanno visto confermata la propria condanna per il reato di minaccia aggravata, ai sensi degli articoli 612 e 339 del codice penale, proprio a causa di difetti strutturali nei motivi presentati dai loro legali.
I fatti e il giudizio di merito
La vicenda trae origine da una condanna pronunciata dalla Corte di Appello, che aveva confermato la responsabilità penale degli imputati per minacce aggravate. I soggetti coinvolti avevano proposto ricorso per Cassazione lamentando, in particolare, una errata valutazione dell’apporto concorsuale di ciascuno nella commissione del reato e contestando l’entità del trattamento sanzionatorio applicato.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che i ricorsi non presentavano i requisiti minimi per essere esaminati nel merito. Nello specifico, la posizione di uno dei ricorrenti è stata giudicata inammissibile poiché il motivo di ricorso era del tutto generico, limitandosi a considerazioni astratte prive di un reale legame con le peculiarità del caso concreto. Per gli altri due ricorrenti, la Corte ha osservato che gli atti erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito.
Inammissibilità del ricorso e motivi ripetitivi
L’inammissibilità del ricorso scatta inevitabilmente quando la difesa si limita a riproporre le medesime argomentazioni già spese in appello senza contestare analiticamente i passaggi motivazionali della sentenza impugnata. La Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità: il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la tenuta logica della motivazione, non rivalutare i fatti.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che l’inammissibilità deriva dalla mancanza di specificità dei motivi. Un ricorso che si esaurisce in affermazioni teoriche o che ignora le risposte già fornite dalla Corte d’Appello non può essere accolto. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano già fornito argomenti giuridici corretti riguardo sia alla partecipazione dei singoli al reato sia alla congruità della pena, rendendo i nuovi ricorsi privi di pregio giuridico.
Le conclusioni
Il verdetto finale ha sancito l’irrevocabilità della condanna. Oltre alla conferma della pena, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria sottolinea la volontà del legislatore di scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o dilatori, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non indica specificamente i punti della sentenza impugnata che si intendono contestare e non offre argomentazioni strettamente collegate ai fatti di causa.
Cosa succede se si ripropongono in Cassazione gli stessi motivi dell’Appello?
Se i motivi sono meramente riproduttivi di questioni già risolte e motivate dal giudice di merito, il ricorso viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità critica.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, che può arrivare fino a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40624 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40624 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 612 e 339 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME è generico, in quanto si esaurisce in considerazioni astratte prive di legame con il caso concreto;
Considerato che i due motivi, proposti con separati atti di analogo contenuto, da COGNOME NOME e COGNOME NOME sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 2 e 3 su apporto concorsuale e pagg. 4 e 5 sul trattamento sanzionatorio);
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/09/2023