Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per essere accolto, un ricorso deve presentare motivi specifici e non limitarsi a riproporre questioni già esaminate e respinte. L’analisi di questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza della specificità dei motivi di impugnazione e sulle conseguenze dell’inammissibilità del ricorso. Questo caso specifico riguarda un imputato che, già agli arresti domiciliari per rapina aggravata, ha visto il suo ricorso respinto per manifesta infondatezza.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato era stato condannato e si trovava agli arresti domiciliari per un grave reato di rapina aggravata in concorso. Il ricorso per Cassazione si fondava su due principali doglianze:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
2. Il diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
L’appellante sosteneva che la sua condotta dovesse essere considerata di lieve entità, ma la Corte d’Appello aveva già rigettato questa tesi, evidenziando la non scarsa offensività dei fatti contestati.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e ha concluso per una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a una valutazione preliminare, constatando la mancanza dei requisiti essenziali per un’analisi più approfondita. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si basa su una valutazione rigorosa dei motivi di ricorso, giudicati inadeguati sotto diversi profili.
Primo Motivo: la Riproduzione di Censure Già Confutate
La Cassazione ha osservato che il primo motivo, relativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., era una semplice riproduzione di una censura già adeguatamente confutata dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano chiaramente messo in risalto la gravità della condotta: l’imputato era stato sorpreso fuori dalla sua abitazione mentre era sottoposto agli arresti domiciliari (in vinculis) per un reato di particolare allarme sociale come la rapina aggravata. Secondo la Corte, questa circostanza escludeva a priori la possibilità di qualificare il fatto come di ‘particolare tenuità’. La riproposizione di una tesi difensiva già motivatamente respinta, senza addurre nuovi e specifici argomenti critici contro la sentenza impugnata, rende il motivo di ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Secondo Motivo: la Genericità della Censura sull’Inammissibilità del Ricorso
Anche il secondo motivo, riguardante la negata non menzione della condanna nel casellario giudiziale, è stato giudicato inammissibile per la sua genericità. La Corte d’Appello aveva basato il suo diniego sulla definitività di una precedente sentenza di condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa. Il ricorrente, nel suo atto, ha omesso qualsiasi confutazione specifica di questa valorizzazione, limitandosi a una critica generica. Per la Cassazione, un motivo di ricorso è ammissibile solo se si confronta criticamente con le ragioni della decisione impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici. La mancanza di tale confronto rende il motivo astratto e non pertinente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità. Pertanto, chi intende impugnare una sentenza deve formulare motivi specifici, pertinenti e critici rispetto alla motivazione del provvedimento contestato. Limitarsi a ripetere argomenti già respinti o a formulare critiche generiche conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie ammonta a tremila euro. La decisione serve da monito: un’impugnazione deve essere uno strumento tecnico e mirato, non un tentativo generico di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale.
Quando un ricorso in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso rischia l’inammissibilità quando i motivi sono generici, non si confrontano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, oppure si limitano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché la Corte ha ritenuto che la condotta dell’imputato non fosse di scarsa offensività. Il fatto di trovarsi fuori dall’abitazione mentre era agli arresti domiciliari per un reato grave come la rapina aggravata è stato considerato un comportamento di significativa gravità, incompatibile con il beneficio della tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25202 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME, letta la memoria trasmessa il 22 maggio 2024 dall’av
NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso
OSSERVA
Rilevato che il primo motivo con cui si deduce l’omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto la non scarsa offensività dei fatti contestati, prendendo in esame le modalità della condotta che ha vi ricorrente essere stato colto al di fuori dell’abitazione ove era in vinculis per il reato di rapina aggravata in concorso, smentendo la riduttiva lettura prospettata dalla difesa;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la parte del decisione che ha ritenuto di negare la non menzione nel certificato del casellario giudiz essendo lo stesso anche generico nella parte in cui si omette ogni confutazione dell valorizzata definitività della sentenza di condanna ad anni tre e mesi quattro di reclusion euro 800 di multa;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lei condanna del ricorren al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024