Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12955 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12955 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BRINDISI il 28/06/1948 NOME nato a BRINDISI il 29/05/1981
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME e NOME ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’ artt. 612, comma 2, cod. pen., dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo A).
Lette le conclusioni scritte e nota spese nell’interesse delle costituite parti civili pervenuta in data 6 marzo 2025;
Considerato che il primo motivo comune – con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati contestati – è manifestamente infondato in quanto:
la data di commissione dei reati è il 05/04/2016;
il termine prescrizionale è pari ad anni 6 cui va aggiunto ai sensi dell’art.159 cod. pen. pari a 1 /4 della pena massima per complessivi anni 7 mesi 6;
le sospensioni dei termini prescrizionali verificatesi nel corso del giudizio sono pari a 280 giorni (209 giorni dal 20/03/2018 al 15/10/2018 su richiesta delle parti; 60 giorni dal 09/04/2019 al 08/10/2019 per legittimo impedimento del difensore; 11 giorni dal 11/12/2020 al 22/12/2020 su richiesta delle parti).
Pertanto, il termine prescrizionale massimo dei reati è maturato in data 11/07/2024, ossia dopo la decisione di secondo grado intervenuta il 22/05/2024.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., quali ad esempio la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266).
Considerato che il secondo motivo comune- con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione all’affermazione della penale responsabilità – è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Rilevato che le conclusioni di parte civile sono pervenute tardivamente nel mancato rispetto dei 15 giorni liberi antecedenti l’udienza in camera di consiglio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese delle parti civili. Così deciso 11 12 marzo 2025 Il consi liere estensore COGNOME
residente