Inammissibilità del ricorso per evasione: l’analisi della Cassazione
In questo approfondimento analizziamo un recente provvedimento della Corte di Cassazione che ha sancito l’inammissibilità del ricorso per evasione presentato da un soggetto già condannato nei gradi di merito. La Suprema Corte ha chiarito alcuni aspetti fondamentali relativi alla corretta formulazione dei motivi di ricorso e al calcolo dei termini di estinzione del reato.
Il caso oggetto della decisione
Un imputato era stato condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. Nonostante la conferma della condanna in secondo grado, la difesa aveva proposto ricorso per Cassazione articolando tre motivi principali. Il primo riguardava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il secondo la mancata applicazione della riduzione massima della pena per le attenuanti generiche, e il terzo l’asserita intervenuta prescrizione del reato.
I motivi dell’inammissibilità del ricorso per evasione
La Settima Sezione Penale ha esaminato i motivi proposti, rilevando una sostanziale carenza di specificità. Quando un ricorso si limita a riproporre le medesime tesi già analizzate e respinte con motivazione corretta dai giudici di appello, esso viene considerato inammissibile. La Cassazione, infatti, è un giudice di legittimità e non può essere utilizzata come un “terzo grado” di merito per riesaminare fatti già accertati.
La reiterazione delle doglianze e le attenuanti
I primi due motivi di ricorso sono stati definiti reiterativi. La Corte territoriale aveva già spiegato in modo logico perché non fosse possibile applicare l’esclusione della punibilità per particolare tenuità o concedere ulteriori sconti di pena. Il ricorrente non ha evidenziato vizi logici nella sentenza impugnata, ma si è limitato a manifestare il proprio dissenso rispetto alla decisione.
Il calcolo della prescrizione e la Riforma Orlando
Il punto più tecnico della decisione riguarda l’estinzione del reato. La difesa sosteneva che il tempo trascorso fosse sufficiente a far scattare la prescrizione. Tuttavia, la Corte ha rilevato che il calcolo difensivo ignorava la sospensione dei termini prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Tale normativa prevede periodi di stop del cronometro della prescrizione in determinate fasi del procedimento, rendendo infondata la pretesa del ricorrente.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione evidenziando che il ricorso non presentava elementi di novità o critiche specifiche alla sentenza di appello. Per quanto concerne il tema della prescrizione, la motivazione chiarisce che il computo dei termini non può prescindere dalle pause processuali stabilite dal legislatore. Il ricorso è stato dunque considerato manifestamente infondato e non meritevole di esame nel merito. La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende sottolinea la natura dilatoria o comunque non fondata dell’impugnazione proposta, che ha inutilmente impegnato la macchina giudiziaria.
le conclusioni
In conclusione, il provvedimento ribadisce un principio fermo nella giurisprudenza di legittimità: il ricorso in Cassazione deve contenere critiche specifiche e puntuali. L’inammissibilità del ricorso per evasione è la conseguenza inevitabile quando la strategia difensiva si limita a una ripetizione acritica delle ragioni dell’appello o trascura l’applicazione di norme vigenti sulla sospensione della prescrizione. Per l’imputato, ciò comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’onere economico delle spese processuali e della sanzione pecuniaria pecuniaria accessoria.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione richiede la denuncia di vizi specifici della sentenza impugnata e non una semplice riproposizione di argomenti già valutati nel merito.
Come si calcola correttamente la prescrizione per il reato di evasione?
Al tempo ordinario previsto dal codice penale vanno aggiunti eventuali periodi di sospensione, come quelli introdotti dalla legge 103 del 2017, che interrompono il decorso del termine durante il processo.
Quali sono le conseguenze pecuniarie di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7922 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7922 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (con cui è stata confermata la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.)
considerato che il primo motivo, relativo al rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., e il secondo motivo – con cui si censura la mancata riduzione massima della pena per effetto delle attenuanti generiche sono reiterativi di analoghe doglianze, già correttamente disattese dalla Corte territoriale (v. f. 2 della sentenza impugnata);
rilevato che il terzo motivo, relativo alla mancata declaratoria dell’estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, non avendo il ricorrente considerato la sospensione di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata a pagina 1;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026.