Inammissibilità del ricorso: l’importanza della specificità dei motivi
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è sufficiente contestare genericamente una decisione di merito, ma è necessario articolare censure precise e puntuali che colpiscano direttamente le motivazioni del provvedimento impugnato.
Il caso e la contestazione del mancato proscioglimento
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, in particolare, il mancato proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, norma che impone al giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente l’innocenza o l’estinzione del reato in ogni stato e grado del processo. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a proporre deduzioni generiche e inconferenti, senza un reale confronto critico con quanto stabilito dai giudici di secondo grado.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo di ricorso era del tutto privo dei requisiti di specificità previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Nonostante l’ampia argomentazione sulla responsabilità, il ricorrente non aveva enunciato le ragioni di diritto idonee a giustificare il ricorso, né aveva fornito riferimenti congrui alla motivazione dell’atto impugnato. Questa mancanza impedisce alla Corte di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio potere di controllo.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che il requisito della specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma una condizione essenziale per l’ammissibilità dell’impugnazione. Le deduzioni devono essere correlate ai punti della decisione impugnata e devono indicare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici attribuiti alla sentenza. Nel caso di specie, la genericità delle doglianze ha reso impossibile il sindacato di legittimità, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. La Corte ha inoltre sottolineato che tale carenza non consente di superare il vaglio preliminare, rendendo superfluo l’esame del merito della causa.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma il rigore interpretativo della Cassazione in tema di impugnazioni. L’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità comporta conseguenze gravose per il ricorrente, che non solo vede preclusa la possibilità di una riforma della sentenza, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Risulta quindi indispensabile che la difesa tecnica formuli motivi di ricorso estremamente dettagliati e strettamente ancorati alle motivazioni del provvedimento che si intende censurare.
Cosa comporta la mancanza di specificità in un ricorso?
Determina l’inammissibilità dell’impugnazione, impedendo alla Corte di esaminare il caso nel merito e portando alla condanna al pagamento delle spese.
Quando si può chiedere il proscioglimento immediato?
Ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, il giudice deve dichiarare d’ufficio l’innocenza dell’imputato in ogni stato e grado del processo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativa, solitamente tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48387 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48387 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DOGAN NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato prosciogliment dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di s previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di argomentazione in punto di responsabilità (si vedano, in particolare, pagg. 5 – 9), si prospet deduzioni generiche, inconferenti, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di dir giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto im che, pertanto, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi moss esercitare il proprio sindacato;
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.