Inammissibilità del ricorso: quando l’appello è privo di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Non basta essere convinti della propria innocenza; è fondamentale che le ragioni dell’impugnazione siano esposte in modo chiaro e specifico. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come la mancanza di specificità possa portare a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, chiudendo di fatto ogni ulteriore possibilità di discussione. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un imputato condannato nei primi due gradi di giudizio per reati gravi: il delitto previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (relativo al traffico di sostanze illegali) e quello di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale.
Non rassegnato alla condanna confermata dalla Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo ricorso vertevano su diversi aspetti: la contestazione della sua responsabilità penale, la presunta carenza e illogicità della motivazione della sentenza d’appello e la dosimetria della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
Nonostante le doglianze sollevate, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza per dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non valuta se l’imputato fosse o meno colpevole), ma si ferma a un livello preliminare, di natura puramente processuale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: Il Difetto di Specificità che determina l’inammissibilità del ricorso
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma sancisce che un’impugnazione è inammissibile quando mancano i motivi specifici richiesti dalla legge.
Secondo i giudici di legittimità, il ricorso presentato era affetto da un “assoluto difetto di specificità intrinseca”. In altre parole, le argomentazioni erano state formulate:
1. In modo puramente tautologico: i motivi si limitavano a ripetere concetti astratti e a enunciare principi, senza calarli nella realtà del caso specifico e senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
2. Senza una reale illustrazione: mancava una spiegazione efficace delle ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto sostenere l’impugnazione. L’appellante non ha chiarito perché la decisione dei giudici d’appello fosse errata, limitandosi a manifestare un generico dissenso.
In sostanza, un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese già respinte nei gradi precedenti, né una critica generica e astratta della sentenza. Deve, invece, individuare con precisione i vizi logici o giuridici del provvedimento e argomentare punto per punto le ragioni della sua presunta illegittimità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette e gravose per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
* La condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento da lui attivato.
* Il pagamento di una sanzione pecuniaria: la Corte ha condannato l’imputato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, in assenza di ragioni che possano giustificare un esonero.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque operi nel diritto: l’importanza della tecnica redazionale e della specificità degli atti processuali. Un ricorso mal formulato, generico o ripetitivo non solo è inutile, ma espone il proprio assistito a ulteriori conseguenze economiche, rendendo definitiva la condanna subita.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un assoluto difetto di specificità intrinseca. I motivi sono stati giudicati puramente tautologici e privi di un’effettiva illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’impugnazione, come richiesto dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Su quali reati si basava la condanna impugnata dal ricorrente?
La condanna, confermata dalla Corte d’Appello e avverso la quale è stato proposto ricorso, era stata irrogata per il delitto previsto dall’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/1990 (in materia di stupefacenti) e per quello previsto dall’art. 648 del codice penale (ricettazione).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38086 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata pe il delitto previsto dall’art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 nonc per quello previsto dall’art.648 cod.pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in relazione al dispost dell’art.591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., per assoluto difetto di specifi intrinseca dell’impugnazione.
Difatti, tutti i motivi (attinenti alla dichiarazione di responsabilità dell’imp e al profilo della carenza e illogicità della decisione nonché alla dosimetria de pena) appaiono formulati con modalità puramente tautologiche e senza alcuna effettiva illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto poste all dell’impugnazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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