Inammissibilità del ricorso: il caso della confisca inesistente
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un limite invalicabile quando le doglianze sollevate dalla difesa non trovano un riscontro oggettivo nel provvedimento impugnato. La Suprema Corte, con una recente ordinanza, ha chiarito che non è possibile contestare una sanzione patrimoniale che il giudice di merito non ha mai effettivamente applicato.
L’oggetto della controversia
Il caso nasce dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze. Il ricorrente ha basato la propria difesa sulla presunta violazione dell’articolo 240 del codice penale, sostenendo che la confisca di una somma di denaro fosse stata disposta in modo illegittimo. Tale articolo disciplina i casi in cui lo Stato può acquisire beni che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto di un reato.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della Sesta Sezione Penale, analizzando gli atti, hanno riscontrato un errore fondamentale nel ricorso: la confisca contestata non risultava affatto disposta dalla sentenza impugnata. In altri termini, il ricorrente ha cercato di annullare un provvedimento che, nei fatti, non esisteva. Questa mancanza di corrispondenza tra il ricorso e la realtà del provvedimento ha reso superfluo ogni esame nel merito.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul rilievo che il ricorso fosse privo di oggetto reale. Quando viene dedotta una violazione di legge su una statuizione (come la confisca) che non è presente nel dispositivo o nella motivazione della sentenza di secondo grado, il ricorso è manifestamente infondato. La procedura seguita è stata quella de plano, ovvero una decisione rapida e senza udienza pubblica, tipica dei casi in cui il vizio dell’impugnazione è evidente fin dal primo esame documentale. La Corte ha inoltre ravvisato la colpa del ricorrente nel presentare un’istanza così palesemente errata, applicando la sanzione pecuniaria massima prevista per questi casi.
Le conclusioni
Il giudizio si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità e la pesante condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre ai costi legali, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una verifica preliminare rigorosa dei contenuti della sentenza che si intende impugnare. Presentare un ricorso basato su presupposti inesistenti non solo ne garantisce il rigetto, ma espone la parte a conseguenze economiche significative, volte a scoraggiare l’abuso dello strumento giudiziario e l’intasamento dei ruoli della Suprema Corte.
Cosa accade se il ricorso riguarda una misura mai disposta?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile attraverso una procedura semplificata poiché manca l’oggetto reale della contestazione nel provvedimento impugnato.
Quali sono le sanzioni pecuniarie per un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato a versare fino a tremila euro alla Cassa delle Ammende.
In cosa consiste la procedura de plano in Cassazione?
Si tratta di una decisione assunta dai giudici direttamente sulla base degli atti, senza la necessità di un’udienza pubblica o del contraddittorio orale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 827 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 827 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 4/3/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
MOTIVAZIONE
Ritenuto che il ricorso, con cui si deduce violazione dell’art. 240 cod. p ha ad oggetto una confisca di somma di denaro che non risulta disposta dal sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 1/12/2022.