Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi presentati sono generici e mirano a una nuova valutazione dei fatti. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e i requisiti essenziali per accedere al terzo grado di giudizio.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’imputato, attraverso i suoi motivi di impugnazione, contestava la sussistenza degli elementi costitutivi di un reato previsto dall’art. 393 del codice penale e, di conseguenza, la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dai giudici di merito.
Tuttavia, l’approccio difensivo si è scontrato con le rigide regole che governano il processo davanti alla Suprema Corte.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni interconnesse. I giudici hanno sottolineato come entrambi i motivi fossero privi dei requisiti di specificità e autosufficienza. In parole semplici, le censure mosse alla sentenza impugnata non erano sufficientemente dettagliate e non fornivano alla Corte tutti gli elementi per poter decidere, pretendendo invece un’analisi che esula dalle sue competenze.
In particolare, il ricorso non individuava specifici e decisivi travisamenti delle prove, ma si limitava a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, basata su criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Questo tentativo di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda è estraneo al giudizio di legittimità, il cui compito non è riesaminare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La Mancanza di Correlazione e il Ruolo della Motivazione
Un altro punto cruciale sollevato dalla Corte è la mancanza di correlazione tra le argomentazioni del ricorrente e la complessa motivazione della decisione impugnata. Il ricorrente, infatti, non può ignorare le ragioni esplicitate dal giudice di merito. Un ricorso efficace deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza che contesta, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ampiamente spiegato il loro convincimento attraverso argomenti logici e giuridici corretti, utilizzando anche la tecnica della motivazione per relationem, ovvero richiamando le motivazioni della sentenza di primo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando che i motivi di ricorso devono essere specifici, non generici o indeterminati. La mancanza di specificità è stata riscontrata non solo nella genericità delle doglianze, ma anche nell’assenza di un reale confronto con le ragioni esposte nella sentenza d’appello. Il ricorso, ignorando le argomentazioni dei giudici di merito, si è risolto in un tentativo inaccettabile di ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti favorevole all’imputato, attività che non compete alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma con forza che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È, invece, un rimedio straordinario volto a controllare la corretta applicazione del diritto e la coerenza logica della motivazione. Chi intende adire la Suprema Corte deve formulare censure precise, specifiche e autosufficienti, focalizzate esclusivamente su vizi di legittimità e non su una pretesa rivalutazione del merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, ovvero quando i motivi sono troppo generici, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata o chiedono alla Corte un riesame dei fatti.
Cosa significa che il ricorso mira a una ‘rivalutazione dei fatti’?
Significa che il ricorrente chiede alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) e di giungere a una conclusione diversa su come si sono svolti gli eventi, un’attività che è riservata ai giudici di primo e secondo grado e non è consentita nel giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nella sua ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto in relazione all’art. 393 cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità e autosufficienza, tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertirente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, nonché attraverso la tecnica della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.