Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Un errore comune, che può portare a una pronuncia di inammissibilità del ricorso, è la formulazione di motivi generici, che non si confrontano criticamente con la sentenza impugnata. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa problematica, sottolineando l’importanza della specificità nell’atto di impugnazione.
Il Contesto Processuale
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello territoriale, la quale aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per un reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti, relativo a fatti di lieve entità. L’imputato, non condividendo la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della condanna.
Le Ragioni del Ricorso e la Pronuncia di Inammissibilità
I motivi posti a fondamento del ricorso erano principalmente tre: la contestazione del giudizio di responsabilità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la presunta eccessività della pena inflitta. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto tali motivi non meritevoli di un esame nel merito. La ragione risiede nella loro “aspecificità estrinseca”. In altre parole, le censure mosse dal ricorrente si sono rivelate delle mere enunciazioni di principio, astratte e prive di un confronto concreto e puntuale con le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate nella sentenza impugnata.
L’importanza della Specificità dei Motivi
La Corte ha osservato come il ricorso non riuscisse a individuare specifiche lacune o vizi logici nel ragionamento della Corte d’Appello. Al contrario, la sentenza di secondo grado è stata giudicata lineare, coerente e basata su un’esauriente disamina degli elementi processuali. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni già vagliate senza attaccare le specifiche ragioni della decisione, si espone inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Di conseguenza, i motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti, indicando con precisione quali parti della sentenza sono errate e perché. In questo caso, i motivi erano formulati in modo talmente generico da non consentire alla Corte di svolgere il proprio ruolo di controllo. La difesa si è limitata a indicazioni di principio, senza calarle nella realtà processuale del caso di specie e senza evidenziare un vero e proprio errore di diritto o un vizio di motivazione nel provvedimento impugnato.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Tale pronuncia comporta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: l’efficacia di un’impugnazione dipende dalla sua capacità di dialogare criticamente con la decisione che intende contestare. Motivi vaghi e astratti non solo sono inutili, ma determinano anche conseguenze economiche negative per chi li propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano affetti da ‘aspecificità estrinseca’, ovvero erano generici, astratti e non si confrontavano in modo specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Quali erano i punti contestati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava il giudizio di responsabilità per il reato ascrittogli, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la misura della pena inflitta.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47407 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47407 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 11/05/1993
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da t i legge in sede di legittimità in quanto all’evidenza affetti da aspecificità estrinseca, perc contestare il giudizio di responsabilità per l’ipotesi di reato ascritta al ricorrente ex art 73 kt. -5 Tus,(triancato riconoscimento delleigeneriche Egg misura della pena) le .censure prospettate, sostanziatesi in astratte indicazioni di principio, si sono rivelate prive di congrui riferime motivazione dell’atto impugnato, che invece, su tali temi, si mostra connotata da lineare coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali oltre che conforme a diritto -l
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.