Inammissibilità del Ricorso: Quando la Pena è Intoccabile
L’Ordinanza n. 27563/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare riguardo alla determinazione della pena e alla concessione di misure alternative alla detenzione. La Corte ha stabilito con chiarezza l’inammissibilità del ricorso quando le censure mosse dall’imputato si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito, ambito precluso alla Cassazione, specialmente se la decisione del giudice precedente è logicamente e adeguatamente motivata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Firenze per detenzione di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti, pari a circa 1.942 dosi medie singole. La pena inflitta era di tre anni e quattro mesi di reclusione. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione sia nella determinazione della pena, ritenuta eccessiva, sia nel diniego della sua conversione in misure alternative alla detenzione, come la semilibertà o la detenzione domiciliare.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha respinto le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, la valutazione sulla congruità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è supportata da una motivazione adeguata e non manifestamente illogica. La Corte d’Appello aveva infatti giustificato la pena, di poco superiore al minimo edittale, proprio in ragione dell’ingente quantitativo di droga detenuta.
Le Motivazioni
La Corte ha articolato le sue motivazioni su due punti principali.
Il primo riguarda la determinazione della pena. La Cassazione ha ribadito che la sua funzione non è quella di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge. La scelta della pena da parte del giudice di merito è un’espressione di discrezionalità che, se motivata in modo congruo, sfugge a censure di legittimità.
Il secondo e cruciale punto concerne il diniego delle pene sostitutive. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di escludere la semilibertà e la detenzione domiciliare a causa dell’impossibilità di formulare una prognosi positiva sul futuro adempimento delle prescrizioni da parte del condannato. Tale prognosi negativa era fondata su elementi concreti: la ‘professionalità’ della condotta illecita, l’assenza di qualsiasi segno di ripensamento critico sul proprio operato e la mancanza di indici che dimostrassero la volontà di recidere i legami con l’ambiente criminale di riferimento. La Corte ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sent. n. 24476/2010), che stabilisce come una prognosi favorevole sia un presupposto indispensabile per la concessione di misure alternative. L’assenza di tale presupposto rende legittimo il diniego.
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova e diversa lettura delle prove o delle circostanze di fatto. La determinazione della pena e la valutazione sulla personalità del reo ai fini della concessione di benefici sono attività riservate al giudice di merito. L’inammissibilità del ricorso scatta quando le critiche non evidenziano reali violazioni di legge o vizi logici macroscopici, ma si limitano a contrapporre una propria valutazione a quella, motivata, del giudice. Per chi aspira a misure alternative, la decisione sottolinea l’onere di fornire prove concrete di un percorso di revisione critica e di un effettivo allontanamento dal contesto criminale.
Quando la Corte di Cassazione può riesaminare la quantificazione di una pena?
La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è assente, contraddittoria o palesemente illogica. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente se questa è discrezionale ma adeguatamente giustificata, come in questo caso in cui la pena era motivata dalla notevole quantità di droga.
Quali sono i motivi principali per negare le misure alternative alla detenzione?
Il motivo principale è l’impossibilità per il giudice di formulare una ‘prognosi positiva’ sul futuro comportamento del condannato. In questo caso, elementi come la professionalità della condotta criminale, la mancanza di autocritica e l’assenza di prove di un distacco dall’ambiente criminale hanno impedito una previsione favorevole, giustificando il diniego.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in materia penale?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è prova che il ricorrente non abbia colpa nel determinarne la causa, egli viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27563 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27563 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al diniego di conversione della pena detentiva, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione discrezionale – il cui esercizio, se adeguatamente motivato, come nella specie, non è sindacabile nel giudizio di legittimità -, per un verso ribadito la congruità della pena, di poco superiore al minimo edittale, in considerazione del quantitativo di droga detenuto, pari a circa 1.942 dosi medie singole; per altro verso, escluso i presupposti per la sostituzione della pena evidentemente la semilibertà e la detenzione domiciliare, stante la sanzione irrogata, pari a tre anni e quattro mesi di reclusione – in considerazione della impossibilità di formulare una prognosi positiva sul futuro adempimento delle prescrizioni (cfr. Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274) in ragione della professionalità della condotta illecita, dell’assenza di segni di rivisitazione critica del proprio operare e della mancanza di indici circa la rescissione dei legami con l’ambiente criminale di riferimento;
vista la memoria redatta dal difensore, AVV_NOTAIO, che, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/04/2024.