Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41410 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41410 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di COGNOME NOME in relazione alla privazione della libertà personale subita, nella forma della custodia in carcere, dal 2/11/2021 al 15/07/2022 nell’ambito di un procedimento penale nel quale era indiziato di concorso con COGNOME NOME nel delitto di tentato omicidio ai danni di NOME COGNOME nonché di illecita detenzione e illecito porto dell’arma da sparo impiegata per colpire la vittima. Il richiedente era indagato come mandante del reato, avvenuto nella notte fra il 17 e il 18 dicembre 2021.
Secondo quanto si legge nell’ordinanza impugnata, all’epoca dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare il ricorrente stava scontando una precedente condanna definitiva in regime di affidamento in prova ai servizi sociali e tale misura era stata revocata a seguito dell’emissione dell’ordinanza di custodia in carcere. COGNOME era stato, poi, assolto dal Tribunale di Monza con sentenza del 3 febbraio 2023 con la formula «per non avere commesso il fatto».
2.1. I giudici della riparazione, dopo aver rilevato l’inammissibilità dell’istanza per genericità della procura speciale, nel merito hanno ritenuto sussistente la condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione. In particolare, nel corso del procedimento era emerso da una intercettazione che NOME COGNOME, ex compagna del COGNOME e sorella della vittima, aveva espresso l’opinione che, dato il carattere violento e vendicativo del COGNOME, fosse quest’ultimo il mandante del reato in quanto NOME COGNOME si era permesso di sferrargli uno schiaffo sei mesi prima. Lo stesso NOME COGNOME aveva confidato alla sorella che colui che lo aveva colpito, ossia COGNOME NOME, gli aveva rivelato che: «era stato NOME a dire ammazzalo!». NOME COGNOME, nel periodo immediatamente precedente il tentato omicidio, si era posto in diretto contrasto con la famiglia del COGNOME, rispetto alla quale sarebbe stata in corso una vera e propria contesa per la gestione della piazza di spaccio del quartiere «i palazzi» di Cinisello Balsamo.
2.2. Tanto premesso, la Corte ha ravvisato un macroscopico profilo di colpa grave ascrivibile al richiedente sia per il contesto spazio-temporale in cui si è realizzato il reato ai danni di NOME COGNOME, avvenuto nel cuore della piazza di spaccio contesa tra le famiglie COGNOME e COGNOME, come peraltro ricostruito nella sentenza assolutoria, sia perché le dichiarazioni della sorella di NOME COGNOME avevano assunto pregnanza indiziaria specifica riferibile al carattere vendicativo e irascibile del richiedente e ai motivi di rivalsa che quest’ultimo aveva nei
confronti del fratello, sia perché, nonostante nel corso del dibattimento la vittima avesse ridimensionato il senso nelle conversazioni intercettate in fase di indagini, rimaneva la registrazione del progr. 103 del 22 settembre 2021 in cui NOME COGNOME, ricoverato in ospedale, aveva affermato che l’unico di cui avere timore era NOME COGNOME, indicato dallo stesso NOME COGNOME come il mandante.
2.3. La posizione del COGNOME quale soggetto di spicco nel contrasto con la famiglia COGNOME per il controllo di una piazza di spaccio è stato assunto come elemento idoneo a creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Nel corso del dibattimento, si legge a pag. 7 della ordinanza, il COGNOME era rimasto coinvolto, ma poi non ritenuto direttamente responsabile, nel furto di un’auto utilizzata da terze persone per tendere un agguato a COGNOME NOME, braccio destro di COGNOME NOME, moglie di NOME COGNOME, la quale aveva assunto il controllo della piazza di spaccio dopo l’arresto del marito.
2.4. La Corte ha, infine, attribuito rilievo alla conversazione intercettata il 28 settembre 2021, pochi giorni dopo il reato, fra il richiedente e la ex compagna, NOME COGNOME, nel corso della quale il COGNOME, alla donna che continuava a ripetergli di non avere paura di lui dicendogli «pensavo che mandavi qualcuno, vieni tu, che coraggioso che sei!», aveva risposto «no da te vengo io direttamente, vai tranquilla». Tale risposta è stata valutata come una indiretta ammissione di responsabilità rispetto al tentativo di omicidio avvenuto pochi giorni prima.
3. NOME COGNOME propone ricorso censurando la sentenza, con unico, articolato, motivo per erronea applicazione di legge penale e per vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpa grave nella determinazione della cautela. La difesa evidenzia come il ricorrente sia stato assolto nel processo in cui era imputato di essere partecipe dell’associazione a delinquere promossa dalla famiglia RAGIONE_SOCIALE, dedita allo smercio di cocaina nella zona di Cinisello Balsamo, non essendo stato riconosciuto come partecipe né come antagonista del gruppo COGNOME; ciò dimostra come il contesto valutato dal giudice della riparazione sia completamente diverso da quello reale. Con riguardo alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, dalle quali è stato ricavato il carattere vendicativo del COGNOME, la donna ha riportato sensazioni non correlate a precisi indizi, tanto più che il giudice della cognizione aveva escluso che lo schiaffo dato dal COGNOME potesse considerarsi un movente del delitto. E’ stato valorizzato anche il dato relativo al coinvolgimento nel furto di un’auto ai danni del braccio destro della moglie di NOME COGNOME, sebbene nell’ordinanza si
riconosca che il richiedente non è stato ritenuto direttamente responsabile dello stesso. Con riguardo a tale punto, la difesa sottolinea che il ricorrente è stato assolto dall’imputazione del furto aggravato ai danni del COGNOME. Tali elementi, si assume, non specificano quale sia stata la colpa del COGNOME, posto che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non indica le condotte che hanno creato un’apparenza di reato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
L’atto di impugnazione omette ogni confronto con il preliminare giudizio di inammissibilità dell’istanza, in quanto priva di valida procura speciale, legittimamente espresso a pag. 4 dell’ordinanza in conformità al principio secondo il quale «La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta soltanto dalla parte personalmente o da soggetto munito della procura speciale prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., che deve contenere, ai sensi di legge, anche “la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce”» (Sez. 4, n. 16115 del 15/02/2018, Iaquaniello, Rv. 272475 – 01). Per tale ragione il ricorso non soddisfa i requisiti di forma prescritti a pena d’inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen. nella parte in cui onera il ricorrente di indicare i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. In altre parole, l’omesso riferimento al punto della decisione inerente all’inammissibilità dell’istanza rende il ricorso generico in quanto inidoneo, indipendentemente dalla fondatezza o meno della censura svolta con riferimento ad altro punto, a perseguire il fine di ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 ottobre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME Il Pres1efte