Inammissibilità del ricorso: no a nuove prove in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i limiti del ricorso per Cassazione e le conseguenze della sua proposizione al di fuori dei casi consentiti. La Corte ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questo caso evidenzia chiaramente le ragioni che portano alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un’imputazione per il reato di accesso abusivo a un sistema informatico, previsto dall’art. 615-ter del codice penale. L’imputato, pur essendo stato assolto in appello perché il fatto è stato ritenuto non punibile per particolare tenuità (ex art. 131-bis c.p.), decideva di presentare ricorso per Cassazione.
L’obiettivo del ricorrente non era contestare la formula assolutoria, ma la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Attraverso i motivi di ricorso, egli proponeva una lettura alternativa delle prove e delle circostanze di fatto, lamentando una “falsa interpretazione delle prove” e una non corretta valorizzazione degli elementi acquisiti. In sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare il merito della vicenda, offrendo una propria versione dei fatti che riteneva preferibile.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12416/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi proposti non costituissero valide censure di legittimità, ma si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità.
La Corte ha inoltre respinto l’argomento, sollevato in una memoria difensiva, relativo a un presunto difetto di procedibilità per mancanza di querela, sottolineando che il reato in questione è procedibile d’ufficio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. I giudici hanno spiegato che il ricorso per Cassazione non può limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o a criticare genericamente l’interpretazione delle prove data dal giudice di merito. Per essere ammissibile, il ricorso deve:
1. Indicare specifiche violazioni di legge: Deve evidenziare come il giudice abbia applicato erroneamente una norma giuridica.
2. Denunciare un vizio motivazionale: Deve dimostrare che la motivazione della sentenza è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma senza invadere l’area della valutazione fattuale riservata al giudice di merito.
3. Allegare un travisamento della prova: In casi specifici, si può contestare il fatto che il giudice abbia basato la sua decisione su una prova inesistente o ne abbia travisato il contenuto materiale. Tuttavia, ciò deve essere fatto in modo rituale e specifico, non con un generico rinvio agli atti.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a offrire una lettura diversa delle risultanze processuali, il che costituisce un tentativo inammissibile di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di giudizio di merito. La Corte ha sottolineato che tale approccio snatura la funzione della Cassazione, che è quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge e non di riesaminare i fatti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Evidenzia che l’inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma una sanzione processuale per le impugnazioni che non rispettano i limiti del giudizio di legittimità. Le implicazioni pratiche sono significative:
* Non è possibile un ‘terzo tempo’ processuale: Non si può utilizzare la Cassazione per tentare di convincere un altro giudice della propria versione dei fatti.
* I motivi devono essere tecnici e specifici: Le censure devono essere di natura strettamente giuridica e non fattuale.
* Rischio di sanzioni economiche: Un ricorso inammissibile, soprattutto se proposto con colpa (cioè in modo palesemente infondato), comporta non solo la condanna alle spese processuali, ma anche a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questo disincentiva le impugnazioni meramente dilatorie o esplorative.
È possibile impugnare una sentenza di assoluzione in Cassazione per chiedere una diversa valutazione delle prove?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso è inammissibile se si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o una lettura preferibile delle prove, senza sollevare specifiche censure di legittimità come la violazione di legge o il travisamento della prova.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e quindi riconducibile a colpa del ricorrente, viene anche condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione infondata.
Sollevare un difetto di querela è un motivo valido se il reato è procedibile d’ufficio?
No, è un motivo del tutto infondato. La Corte ha specificato che se un delitto è procedibile d’ufficio, l’azione penale viene esercitata dal Pubblico Ministero indipendentemente dalla volontà della persona offesa, rendendo la presenza o l’assenza della querela irrilevante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12416 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12416 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che – per quel che qui rileva – ne ha confermato l’assoluzione per il delitto di cui agli artt. comma 2, n. 1), cod. pen., perché non punibile ex art. 131-bis cod. pen.;
considerato che entrambi i motivi del ricorso, al di là della mancata chiara indicazione vizi di legittimità dedotti (avendo inteso prospettare, rispettivamente, la «falsa interpretazion prove» e le «circostanz di fatto non correttamente valorizzate»), lungi dal muovere compiut censure di legittimità, hanno perorato un’alternativa ricostruzione dell’occorso, indicando element fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l’iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune dell risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
considerato che non conduce a conclusioni differenti quanto esposto nella memoria difensiva che – oltre a contenere allegazioni in fatto, la cui irritualità in questa sede di l deve affermarsi in forza dello stesso ordine di argomentazioni appena esposto – prospetta un difett di procedibilità del reato per mancanza di querela quantunque si tratti di delitto procedibile d’u ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023.