Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi non Possono Essere Proposti in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione della Suprema Corte. Il caso analizzato si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso, sottolineando come la strategia difensiva debba essere attentamente calibrata sin dai primi gradi di giudizio. Vediamo nel dettaglio i fatti e i principi di diritto applicati.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. In sede di appello, l’imputato aveva ottenuto una riduzione della pena. Nonostante ciò, decideva di proseguire il percorso giudiziario, proponendo ricorso per Cassazione basato su due motivi principali. Il primo motivo contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito. Il secondo, invece, introduceva per la prima volta la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. La decisione si fonda su consolidati principi procedurali che delimitano in modo netto le competenze del giudice di legittimità rispetto a quelle del giudice di merito.
Analisi dei motivi di inammissibilità del ricorso
La Corte ha smontato la linea difensiva del ricorrente con argomentazioni precise e fondate su principi cardine del nostro ordinamento processuale.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Con riferimento al primo motivo, i giudici hanno ribadito che il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dal Tribunale o dalla Corte d’Appello. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi palesi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse congrua e adeguata, basata su elementi concreti come le dichiarazioni confessorie dell’imputato.
La Tardività della Questione sulla Tenuità del Fatto
Ancora più netta è stata la decisione sul secondo motivo. La Corte ha chiarito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se la normativa era già in vigore al momento della sentenza di appello. La parte interessata ha l’onere di sollevare la questione nel giudizio di merito. In assenza di una specifica richiesta, il giudice d’appello non ha alcun obbligo di pronunciarsi d’ufficio su tale punto. Nel caso specifico, l’appello era generico e mirava solo a una riduzione di pena, rendendo la successiva richiesta in Cassazione inammissibile per tardività.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su due pilastri. In primo luogo, il rispetto dei ruoli processuali: la valutazione del fatto è appannaggio esclusivo dei giudici di merito, mentre la Cassazione è custode della corretta interpretazione della legge. Introdurre censure fattuali in sede di legittimità snaturerebbe la funzione della Suprema Corte. In secondo luogo, il principio di preclusione processuale. Le questioni che potevano e dovevano essere sollevate nei gradi precedenti non possono essere introdotte ex novo in Cassazione. Questo garantisce l’ordine e la progressione del processo, evitando che il giudizio di legittimità si trasformi in un terzo grado di merito “mascherato”. La genericità del motivo d’appello originario ha quindi precluso la possibilità di discutere la tenuità del fatto in un momento successivo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rappresenta un monito fondamentale per la pratica legale. Evidenzia l’importanza di formulare motivi di appello specifici, completi e tempestivi. Qualsiasi questione rilevante ai fini del giudizio, inclusa l’eventuale applicazione di cause di non punibilità come la particolare tenuità del fatto, deve essere esplicitamente sollevata davanti alla Corte d’Appello. Attendere il giudizio di Cassazione per introdurre nuove argomentazioni o richieste non solo è proceduralmente scorretto, ma conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare la valutazione dei fatti e delle prove davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità e non può riesaminare i fatti del caso. La sua funzione è limitata a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito delle prove.
Si può chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No, secondo l’ordinanza, questa richiesta non può essere avanzata per la prima volta in Cassazione se la relativa normativa era già in vigore al momento della sentenza d’appello. La questione deve essere specificamente sollevata nel corso del giudizio di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42993 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42993 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LEONFORTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competen del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logic perché basata su corretti criteri di inferenza, tenuto conto della dichiarazioni confes.;s merito alla destinazione anche solo parziale allo spaccio;
Ritenuto che in merito alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenui fatto ex art. 131-bis cod. pen. si deve ribadire che non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se la relativa normativa era già in vigore alla data della deliberazione d sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. peri. n giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronu comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 2, 20/03/2019, Rv. 275782);
rilevato che nel caso di specie il motivo dedotto in appello atteneva solamente ad u riduzione della pena, peraltro accordata dalla Corte di merito, con conseguente genericità d motivo che censura una omessa valutazione rispetto ad una questione che non risulta essere stata neppure dedotta in appello;
Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024
Il Consi COGNOME stensore COGNOME