Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26020 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26020 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
CARMINE RUSSO
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte d’appello di Venezia lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con sentenza del 21 ottobre 2024 la Corte di appello di Venezia, in rito ordinario, ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 14 gennaio 2021 che ha condannato NOME COGNOME alla pena di 4 anni di reclusione e 334.000 euro di multa, per piø reati dell’art. 12 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso principale
Con il primo motivo deduce violazione di legge, perchŁ il giudizio Ł stato deciso da giudice incompetente per territorio; nel corso del dibattimento di primo grado a seguito delle dichiarazioni di alcuni testimoni Ł emerso, infatti, che l’imputato ha commesso le condotte in Milano; l’eccezione era stata formulata nelle conclusioni di primo grado ed era tempestiva in quanto l’art. 23 cod. proc. pen.consente al giudice di rilevare il difetto di competenza anche nel corso del giudizio di primo grado, e la norma non limita la previsione solo all’incompetenza per materia.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i fatti contestati, perchØ non Ł emersa la rigorosa dimostrazione della penale responsabilità dell’imputato, non essendo stato provato che sia lui la persona che ha commesso i fatti, perchØ la circostanza che egli sia stato identificato in una occasione come utilizzatore dell’utenza telefonica su cui sono avvenute le conversazioni intercettate non significa che sia stato sempre lui ad usare quel telefono, sarebbe stata necessaria una perizia con il riconoscimento vocale; inoltre, manca la prova dell’identità dei migranti trasportati, della loro nazionalità, della mancanza di titolo di soggiorno e della loro intenzione di proseguire per l’estero; la prova dei pagamenti avvenuti tramite transazioni Western Union Ł vaga, non Ł stata data prova che esse siano riconducibili all’imputato.
Sent. n. sez. 1862/2025
CC – 28/05/2025
R.G.N. 10420/2025
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchŁ nel caso in esame, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non sussisterebbero le aggravanti del: 1) del fatto commesso per favorire l’ingresso o la permanenza di cinque o piø persone, atteso che i migranti trasportati non sono mai stati identificati; 2) del fatto commesso da tre o piøpersone, atteso che il ricorrente ha ammesso di conoscere solo il coimputato COGNOME e non era consapevole che nel trasporto fossero coinvolte altre persone; 3) del fine di trarre profitto, perchØ non vi Ł prova di consegna di denaro tranne per le transazioni Western Unione che, però, l’imputato ha giustificato nelle causali; 4) della presenza di un gruppo criminale organizzato transazionale, in quanto non esistono elementi per ritenere che il ricorrente fosse consapevole della presenza di una tale tipologia di gruppo criminale dietro la propria condotta. Si deduce, inoltre, che illegittimamente non Ł stata riconosciuta l’attenuante dell’art. 114 cod. pen., che il ricorrente meritava in quanto mero esecutore materiale di decisioni altrui. Si deduce ancora che deve essere riformulato il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e concessa la sospensione condizionale della pena. Si deduce, infine, che una pena base di 5 anni e 3 mesi Ł eccessiva e priva di motivazione, e che eccessivo ed immotivato Ł anche l’aumento per continuazione, ed abnorme la sanzione pecuniaria fondata su un numero di migranti trasportati meramente presuntivo.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sempre in punto pena perchØ non si comprende perchØ si sia partiti da una pena base così elevata, e perchØ siano così severi gli aumenti per continuazione.
2.2. Motivi nuovi
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità per il capo a), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto configurabile un concorso nel reato sulla base di meri contatti telefonici successivi all’avvenuto ingresso dei migranti e privi di riferimenti concreti al momento esecutivo dell’introduzione nel territorio dello Stato; l’interesse economico post factum non Ł elemento costitutivo del reato, nØ implica automaticamente la partecipazione materiale al fatto tipico, ed il giudice del merito ha omesso ogni seria analisi circa la presenza dell’imputato sul territorio danese, o lungo la tratta percorsa dai presunti migranti, nØ ha accertato se lo stesso avesse avuto rapporti diretti con il soggetto alla guida del veicolo.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità per il capo b), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto configurabile un concorso nel reato sulla base di un insieme di conversazioni intercettate tra il 18 e il 22 novembre 2011, da cui Ł stata desunta la partecipazione dell’imputato all’ingresso irregolare di quattro cittadini stranieri rintracciati a Bari all’interno di un camion proveniente dalla Grecia, ma nessuna delle intercettazioni valorizzate dalla Corte contiene indicazioni univoche, individualizzanti o puntuali sull’effettiva condotta dell’imputato in relazione all’introduzione dei migranti in Italia, e non Ł mai stata accertata la presenza dell’imputato nei luoghi o nei tempi in cui si Ł verificato lo sbarco.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità per il capo c), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto configurabile il concorso nel reato; si deduce che non risulta individuata alcuna condotta penalmente rilevante riconducibile in via diretta, materiale o morale, al ricorrente, la cui partecipazione Ł stata desunta esclusivamente da alcune conversazioni telefoniche e da un presunto ruolo di ‘referente’ sul territorio italiano, nessuno dei presunti migranti in questione Ł stato identificato o escusso, nØ esiste alcun atto che colleghi in modo
individualizzante il prevenuto alla loro ospitalità o alla successiva ripartenza verso l’estero; le intercettazioni telefoniche valorizzate dalla sentenza impugnata non sono univoche, come non lo sono i pagamenti Western Union.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità per il capo d), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto configurabile il concorso del ricorrente nel reato; si deduce che la responsabilità del prevenuto Ł stata desunta da una serie di intercettazioni telefoniche e da un’attività di osservazione condotta a Milano in data 17 gennaio 2012, nel corso della quale gli operanti di polizia giudiziaria hanno affermato di aver visto l’imputato in compagnia di due soggetti di giovane età, ritenuti migranti privi di titolo di soggiorno. Tuttavia, tale ricostruzione Ł gravemente carente sotto il profilo probatorio, infatti nessuna identificazione Ł stata effettuata sui due soggetti accompagnati dall’imputato, nØ vi Ł prova che si trattasse effettivamente di cittadini stranieri sprovvisti di titolo di soggiorno; inattendibile Ł poi il ricorso a modalità di identificazione dell’imputato basate sul riconoscimento de visu da parte degli agenti operanti, che si basa su criteri soggettivi e fallaci.
Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della aggravante dell’art. 12, comma 3, lett. a), del d. lgs. n. 286 del 1998, che punisce piø severamente la condotta allorchØ sia commessa da tre o piø persone in concorso tra loro. Il riconoscimento dell’aggravante impone l’accertamento di una contemporanea e consapevole partecipazione di almeno tre persone alla commissione del fatto criminoso, la motivazione della sentenza di primo grado si era limitata ad affermare, in modo generico e stereotipato, che ‘molti dei concorrenti sono rimasti ignoti’, e che ‘il numero dei partecipanti al fatto era superiore a tre’ (cfr. pag. 9 sentenza di primo grado), senza tuttavia svolgere alcuna verifica concreta circa la contestualità delle condotte e la consapevole cooperazione dell’imputato con almeno altri due soggetti identificati.
Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della aggravante prevista dall’art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, ossia l’aver favorito l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piø persone; non sono individuati con precisione i soggetti effettivamente agevolati, il riferimento cumulativo a piø capi d’imputazione per giustificare la ricorrenza dell’aggravante, lungi dal sostituire il necessario accertamento analitico, finisce per legittimare un inammissibile automatismo deduttivo.
Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della aggravante prevista dall’art. 12, comma 3-ter, lett. b), d. lgs. n. 286 del 1998 – ossia di aver commesso i fatti contestati al fine di trarne profitto, occorre che l’imputato abbia agito con concreta finalità di lucro e che tale scopo sia stato effettivamente percepito e perseguito, la finalità di trarre profitto non può essere desunta per automatismo dal tipo di attività svolta, ma deve risultare provata in concreto.
Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della aggravante della transnazionalità di cui all’art. 4 l n. 146 del 2006, non emerge nØ il gruppo organizzato, nØ la sua operatività in piø Stati, nØ il ruolo specifico dell’imputato all’interno di tale presunto sodalizio. Emerge, piuttosto, l’esistenza di una pluralità di rapporti occasionali e frammentari tra soggetti operanti in Italia, Grecia e Iraq, privi tuttavia di quella struttura organizzativa e continuità operativa richieste dalla aggravante.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo del ricorso originario Ł manifestamente infondato, perchØ l’eccezione di competenza era stata presentata soltanto nella fase delle conclusioni del dibattimento di primo grado, e, quindi, oltre il termine massimo previsto dall’art. 21, comma 2, cod. proc. pen.
Le circostanze emerse nel corso dell’istruttoria dibattimentale, ed, in particolare, dalle audizioni di testimoni – ovvero la asserita localizzazione in Milano delle condotte tenute dall’imputato, il che nel ragionamento della sua difesa permetterebbe di radicare la competenza territoriale per questo processo nel Tribunale di Milano – sono del tutto neutre, in realtà, ai fini della decisione sulla competenza, in quanto ‘per il principio della perpetuatio jurisdictionis la questione relativa alla competenza per territorio non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, sicchØ restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio’ (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, COGNOME, Rv. 234347 – 01; conformi, da ultimo, Sez. 7, n. 7182 del 21/01/2025, Iurlaro, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 12964 del 18/01/2024, Siaw, n.m.).
Per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, la competenza a trattare un processo si radica sulla base dei fatti così come contestati nel decreto che dispone il giudizio (Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 277304 – 01; Sez. 2, n. 29110 del 03/05/2019, COGNOME, Rv. 277493 – 01; nel senso che il momento rilevante sia quello dell’esercizio dell’azione penale, v., prima della pronuncia delle Sezioni Unite, Sez. 1, n. 348 del 21/04/2017, dep. 2018, confl. comp. in proc. muto, Rv. 271995 01; Sez. 1, n. 69 del 17/10/2013, dep. 2014, confl. comp. in proc. Mone, Rv. 258395 – 01).
Il motivo Ł, pertanto, inammissibile.
Anche il secondo motivo del ricorso principale Ł inammissibile.
In questo motivo il ricorso contesta il giudizio di responsabilità con riferimento ai vari episodi di trasporto di migranti di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 di cui il ricorrente Ł stato giudicato responsabile.
Il ricorso deduce che nessuna delle intercettazioni valorizzate dalla Corte contiene indicazioni univoche, individualizzanti o puntuali sull’effettiva condotta dell’imputato in relazione all’introduzione dei migranti in Italia, ma l’argomento Ł inammissibile, perchØ non contesta la manifesta illogicità di un passaggio decisivo della motivazione, secondo le regole dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ma si limita a chiedere una rivalutazione della significatività della prova risultante dall’attività intercettiva, che non Ł ammissibile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519).
Nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova Ł molto ristretto, perchŁ non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori. Nel caso in esame, il ricorrente censura come profili di illogicità della motivazione quelle che sono in realtà conclusioni cui Ł pervenuto il giudice del merito sulla base della valutazione del
materiale probatorio a sua disposizione.
Il ricorso deduce che non Ł mai stata accertata la presenza dell’imputato nei luoghi o nei tempi in cui si Ł verificato lo sbarco, ma anche questo argomento Ł inammissibile, perchØ non introduce alcun elemento di manifesta illogicità della motivazione, non esistendo nessuna preclusione logica a giudicare una persona responsabile di aver concorso nel trasporto di migranti irregolari anche se la stessa materialmente non Ł presente sul luogo dello sbarco, ben potendo l’apporto concorsuale manifestarsi mediante azioni differenti.
Il ricorso deduce che l’imputato Ł stato condannato senza che fossero stati identificati i soggetti trasportati nØ i mezzi usati, ma l’argomento, oltre che essere inconferente con il giudizio di responsabilità sui capi a) e b), in cui l’accertamento di polizia ha permesso di identificare le persone trasportate, Ł inammissibile, perchØ, come affermato in un precedente analogo, la condizione di irregolarità del soggiorno delle persone trasportate può essere non illogicamente ricavata ‘dalle stesse modalità con cui si mossero gli imputati nella commissione dei fatti addebitati’ ( Sez. 1,n. 23708 del 15/07/2020, Bixi, n.m.).
Il ricorso deduce che i pagamenti ricevuti mediante transazioni Western Union non sono individualizzanti con riferimento al reato, ma l’argomento si risolve in una mera richiesta di rivalutazione della sufficienza della prova, non ammissibile in sede di legittimità; nØ il ricorso ha prospettato anche a livello di mera allegazione una diversa e lecita causale dei trasferimenti di denaro ritenuti indizianti.
Il motivo Ł, in definitiva, inammissibile.
Il terzo motivo del ricorso principale Ł, a sua volta, inammissibile, perchØ non proposto nell’atto di appello.
L’atto di appello, infatti, contiene soltanto due motivi, uno sulla responsabilità per i reati contestati, ed uno sulla competenza territoriale. Non vi sono deduzioni in esso in ordine all’esistenza o meno delle circostanze aggravanti o sul trattamento sanzionatorio.
Il motivo Ł, pertanto, inammissibile ex art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., in quanto non formulato in appello, proposto per la prima volta in sede di legittimità, e non sottoposto, pertanto, alla previa valutazione del giudice del merito.
Per gli stessi motivi Ł inammissibile anche il quarto motivo del ricorso principale, dedicato al trattamento sanzionatorio.
In esso si deduce che si Ł partiti da una pena base troppo elevata e che gli aumenti per continuazione sono severi.
Anche questo motivo non era stato proposto nell’atto di appello; esso incorre, pertanto, nella causa di inammissibilità di cui all’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.
Sono inammissibili, di conseguenza, anche i motivi nuovi.
Secondo l’art. 585, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., infatti, ‘l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi’.
E costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, ‘in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi’ (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275158 – 01; conforme Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di, Rv. 277850 – 01).
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
CARMINE RUSSO