Inammissibilità del ricorso in Cassazione: Il Caso dei Motivi Ripetitivi
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale presentare argomenti solidi e specifici. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio cruciale: la mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo non solo chiude la porta a una revisione della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per chi ricorre.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione sotto diversi profili: l’eccessività della pena inflitta, il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (sia generiche che specifiche) e il diniego della sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado avesse errato nelle sue valutazioni, chiedendo alla Corte di Cassazione di riformare la sentenza.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di fondo è che i motivi presentati non erano altro che una ripetizione delle stesse argomentazioni già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici di legittimità, non sono state sollevate questioni di diritto nuove o specifiche critiche alla logicità della sentenza impugnata, rendendo l’appello privo dei requisiti necessari per essere esaminato nel merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha analizzato punto per punto le doglianze del ricorrente, smontandole una per una sulla base di principi giuridici consolidati.
L’eccessività della pena e l’inammissibilità del ricorso
In merito alla presunta eccessività della pena, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse operato una valutazione “incensurabile” della gravità della condotta. Il distacco dal minimo edittale era stato giustificato con argomenti logici e corretti, che non potevano essere messi in discussione in sede di legittimità, dove il giudizio è sulla corretta applicazione della legge e non sulla quantificazione della pena in sé.
Il diniego delle circostanze attenuanti
Anche sul fronte delle attenuanti, il ricorso è stato giudicato infondato. Le attenuanti generiche erano state correttamente escluse perché il mero “rammarico” espresso dall’imputato non era stato ritenuto sufficiente, soprattutto alla luce di un precedente a suo carico (sebbene non definitivo). Per quanto riguarda l’attenuante specifica prevista dall’art. 114 c.p. (relativa al contributo di minima importanza), la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito, che ne aveva escluso l’applicazione valutando la condotta successiva dell’imputato, la quale aveva causato lesioni a un’altra persona.
La mancata concessione della sospensione condizionale
Infine, la richiesta di sospensione condizionale della pena è stata respinta sulla base di una prognosi negativa circa la futura condotta del reo. La Corte ha definito “giustificata” tale prognosi, fondata sulla “negativa personalità dell’imputato”. Anche questa valutazione, essendo basata su elementi di fatto correttamente considerati dal giudice di merito, è stata ritenuta incensurabile dalla Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione importante sull’accesso alla giustizia di ultima istanza. Per avere successo in Cassazione, non basta essere in disaccordo con la sentenza di appello; è necessario dimostrare che essa contenga specifici vizi di legge o di motivazione. Riproporre le stesse argomentazioni già respinte è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese. L’inammissibilità del ricorso è la sanzione processuale per chi tenta di utilizzare la Corte di Cassazione come un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, un ruolo che non le compete.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche questioni di diritto.
Su quale base la Corte ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena?
La Corte ha ritenuto la decisione del giudice di merito incensurabile, poiché basata su una giustificata prognosi negativa espressa sulla base della personalità negativa dell’imputato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34091 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34091 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 delta CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottat ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che i motivi dedotti sulla affermazione di responsabilità sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corret argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto:
-sulla dedotta eccessività della pena la Corte ha operato una incensurabile valutazione di gravità della condotta che ha giustificato i distacco dal minimo edittale;
-sulle circostanze attenuanti generiche ha correttamente escluso rilievo al mero rammarico espresso dall’imputato e valutato il precedente ancorchè non definitivo a suo carico;
-sulla attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. ha escluso la sua ricorre valutando correttamente la condotta realizzata successivamente che ebbe a cagionare le lesoni al vINDIRIZZO. Bozzi;
-sulla sospensione condizionale della pena incensurabile è la giustificata prognosi negativa espressa sulla base della negativa personalità dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 12 luglio 2024
Il Consig re estensore