Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, un esito frequente nei giudizi di legittimità. La Corte di Cassazione, con questa decisione, ribadisce i confini del proprio sindacato sulle valutazioni di merito, in particolare per quanto riguarda la commisurazione della pena e il bilanciamento delle circostanze. Analizziamo come il potere discrezionale del giudice di merito, se correttamente motivato, renda vane le censure in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 624-bis del codice penale, ha proposto ricorso per cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due aspetti principali: la presunta eccessività della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con un giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte una rivalutazione di elementi già ampiamente considerati dalla Corte di Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei presupposti per un valido ricorso. La Corte ha stabilito che i motivi addotti erano ‘manifestamente infondati’, ovvero privi di qualsiasi possibilità di accoglimento. Tale pronuncia ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione e la questione dell’inammissibilità del ricorso
La Corte ha articolato le sue motivazioni distinguendo i due punti sollevati dal ricorrente, evidenziando in entrambi i casi la correttezza dell’operato della Corte di Appello.
Il Bilanciamento delle Circostanze e la Discrezionalità del Giudice
Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento, la Cassazione ha sottolineato che la Corte territoriale ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, come previsto dall’art. 133 del codice penale. La decisione di non concedere le attenuanti e di considerare prevalenti le aggravanti era basata su elementi concreti e ben esplicitati: la gravità oggettiva del fatto e i precedenti penali dell’imputato. La Suprema Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di effettuare una nuova e diversa valutazione di questi elementi, ma solo di controllare che la motivazione del giudice di merito sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto. In questo caso, la motivazione era ineccepibile.
La Commisurazione della Pena
Anche riguardo alla quantificazione della pena, la Corte ha ritenuto infondate le censure. La Corte di Appello aveva chiarito in modo esauriente le ragioni della sua scelta, valorizzando il ‘non modesto profitto’ ottenuto dal reato e la ‘negativa personalità’ del ricorrente. Inoltre, la Cassazione ha affrontato una presunta discrasia tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado, confermando il principio per cui, in assenza di elementi logici e certi che depongano per un errore, è il dispositivo a prevalere. Questo profilo, peraltro, non era stato neppure oggetto di specifica censura nel ricorso, rendendo la doglianza sul punto ancora più debole.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha avuto conseguenze significative. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ravvisando una colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata, la Corte lo ha condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un rimedio straordinario per denunciare specifiche violazioni di legge. Quando i motivi sono generici e mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, l’esito più probabile è una secca dichiarazione di inammissibilità con condanna alle spese.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano manifestamente infondati. La decisione della Corte d’Appello sulla pena e sul bilanciamento delle circostanze era basata su una motivazione logica e congrua, rientrando pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito.
Può la Corte di Cassazione modificare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena. Il suo compito è limitato a verificare che la motivazione della sentenza sia legale, logica e non contraddittoria, non a ricalcolare la pena più adatta.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile per colpa viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32634 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32634 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne confermato la condanna per il delitto aggravato di cui all’art. 624-bis cod. pen., considerato che l’unico motivo di ricorso – con denuncia il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza – è manifestamente infondato, in quanto:
in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, la Corte distrettuale esposto gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., ch considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2 COGNOME, Rv. 271269 – 01), richiamando non solo la concreta gravità del fatto ma anche i precedenti riportati dall’imputato;
in relazione alla commisurazione della pena anche alla luce della discrasia tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha chiarito le ragio per cui ha ritenuto congrua la pena, avendo riguardo – nuovamente in maniera congrua e conforme la diritto – al profitto non modesto ottenuto oltre che alla negativa personalità d ricorrente e chiarendo – a fronte di quanto dedotto dalla difesa – la ragione per cui ha a prevalenza al dispositivo in mancanza di elementi certi e logici, nella motivazione, ch depongano per l’erroneità del primo (cfr. Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 – dep. 2019, B., Rv. 275690 – 01), profilo questo non oggetto di specifiche censure con il ricorso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibilk i ricorsi) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2025.