Inammissibilità del ricorso: quando le censure sono manifestamente infondate
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto di difesa, ma l’accesso a tali strumenti non è incondizionato. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i contorni dell’inammissibilità del ricorso quando i motivi addotti sono palesemente privi di fondamento. Questa decisione sottolinea come un’impugnazione, per essere esaminata nel merito, debba basarsi su argomentazioni solide e non su critiche pretestuose. Analizziamo il caso specifico per comprendere meglio i principi applicati.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato una condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). L’imputato, non accettando la decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando sia la configurabilità del delitto di lesioni sia le ragioni che avevano portato i giudici a negargli il beneficio della sospensione condizionale della pena.
I Motivi dell’Inammissibilità del Ricorso secondo la Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La ragione di tale drastica decisione risiede nella valutazione dei motivi di impugnazione, giudicati non semplicemente deboli, ma ‘manifestamente infondati’. Questo significa che le censure mosse alla sentenza d’appello erano così palesemente prive di pregio da non meritare neppure un esame approfondito nel merito. La Corte ha ritenuto che il ricorso si limitasse a riproporre questioni già adeguatamente vagliate e risolte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre elementi di diritto validi e pertinenti per una revisione della decisione.
L’Analisi della Corte Territoriale
La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse motivato la propria decisione in maniera logica, coerente e puntuale. Tale motivazione è stata ritenuta esaustiva e immune da vizi.
La Configurazione del Reato
In primo luogo, la sentenza impugnata aveva argomentato in modo convincente sulla sussistenza del delitto di lesioni personali, come descritto nelle pagine 1 e 2 del provvedimento. Le argomentazioni del ricorrente non sono riuscite a scalfire la solidità di tale ricostruzione.
Il Diniego della Sospensione Condizionale
In secondo luogo, anche le ragioni ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena erano state spiegate chiaramente. La Corte territoriale aveva valutato gli elementi a disposizione e concluso, con un percorso logico ineccepibile, che l’imputato non meritasse il beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è netta: il ricorso non può essere accolto perché non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Quando i motivi di impugnazione sono manifestamente infondati, il giudice non entra nel merito della questione, ma si limita a constatare l’assenza dei presupposti per un riesame. La decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta solida e ben argomentata, sia sulla responsabilità penale per il reato di cui all’art. 582 c.p. sia sul diniego di benefici come la sospensione condizionale. La Corte Suprema ha quindi confermato che le censure del ricorrente non avevano alcuna possibilità di successo, rendendo superflua un’ulteriore discussione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze significative per il ricorrente. La condanna diventa definitiva e l’imputato è tenuto a pagare non solo le spese processuali, ma anche una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Proporre un ricorso basato su motivi pretestuosi o manifestamente infondati non solo è inutile, ma comporta anche un aggravio di spese per chi lo presenta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘manifestamente infondati’, ovvero palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico o fattuale.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.).
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, rendendo la sua condanna definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45315 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45315 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 07/03/1989
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. sono inammissibil perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate.
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla configurabilità del delitto di cui all’ 582 cod. pen. (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) e alle ragioni ostativ alla concessione della sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 dtembre 2024
Il Consigliere estensore