Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Nuovi o Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sull’ inammissibilità del ricorso, un concetto fondamentale della procedura penale. Attraverso l’analisi di un caso di furto, la Suprema Corte ribadisce due principi cardine: l’impossibilità di introdurre motivi di doglianza completamente nuovi nel giudizio di legittimità e la necessità di formulare motivi di appello specifici e non generici. Vediamo nel dettaglio come si è sviluppata la vicenda processuale e quali sono le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per il reato di furto, vedeva confermata la propria responsabilità penale dalla Corte di Appello. È importante sottolineare che, in sede di appello, l’imputato aveva presentato un unico motivo di impugnazione, focalizzato esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, ovvero sulla misura della pena da applicare, senza contestare la sua colpevolezza.
Nonostante ciò, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, ma questa volta sollevando censure che riguardavano profili diversi, attinenti alla sua effettiva responsabilità nel commettere il reato. Questo cambio di strategia processuale si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una duplice argomentazione: da un lato, i motivi proposti erano inediti, ovvero mai presentati prima; dall’altro, il motivo originario sollevato in appello era talmente generico da inficiare anche il successivo ricorso in Cassazione.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha articolato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
1. I Motivi Inediti: Il primo punto critico riguarda l’introduzione, per la prima volta in Cassazione, di doglianze relative alla responsabilità penale. I giudici hanno chiarito che il perimetro del giudizio di impugnazione è definito dai motivi presentati nel grado precedente. Avendo l’imputato limitato il suo appello alla sola questione della pena, non poteva successivamente ampliare il tema del contendere in Cassazione, introducendo questioni sulla colpevolezza. Tali motivi sono stati quindi considerati ‘inediti’ e, come tali, inammissibili.
2. La Genericità del Motivo d’Appello: Il secondo punto, altrettanto cruciale, riguarda la genericità intrinseca ed estrinseca del motivo presentato in appello. Secondo la Corte, questa genericità si ‘riverbera’ sul ricorso per Cassazione, rendendolo a sua volta inammissibile (ai sensi dell’art. 591, comma 4, c.p.p.). Nello specifico:
* La richiesta di applicare l’attenuante del contributo di minima rilevanza (art. 114 c.p.) era stata semplicemente asserita, senza alcuna argomentazione concreta a supporto.
* La contestazione sull’aggravante del numero delle persone non si era confrontata con le specifiche motivazioni indicate nella sentenza di primo grado.
* La critica sulla recidiva non teneva conto dei numerosi precedenti penali dell’imputato, inclusa una condanna irrevocabile per ricettazione.
In sostanza, il motivo d’appello era stato formulato in modo superficiale e assertivo, senza un reale confronto critico con la decisione impugnata, una caratteristica che lo rendeva inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza: la specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti essenziali. Non è possibile ‘aggiustare il tiro’ in Cassazione, introducendo argomenti non trattati in appello. Inoltre, un motivo di appello formulato in maniera generica, senza un’analisi critica e dettagliata delle ragioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La lezione pratica è chiara: la strategia difensiva deve essere delineata con precisione sin dal primo grado di impugnazione. L’ inammissibilità del ricorso non è solo una questione formale, ma una conseguenza diretta di una difesa imprecisa, con l’ulteriore aggravio di costi per l’imputato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni concorrenti: in primo luogo, perché l’imputato ha introdotto per la prima volta in Cassazione doglianze sulla sua responsabilità, argomenti non presentati in appello (motivi inediti); in secondo luogo, perché il motivo originario presentato in appello era eccessivamente generico e non si confrontava specificamente con le motivazioni della sentenza di primo grado.
È possibile presentare motivi di ricorso completamente nuovi in Cassazione rispetto a quelli dell’appello?
No, sulla base di quanto stabilito in questa ordinanza, non è possibile. Le doglianze che spostano il tema della discussione su profili non trattati nel precedente grado di giudizio (in questo caso, dalla pena alla responsabilità) sono considerate ‘inedite’ e quindi determinano l’inammissibilità del ricorso.
Cosa significa che un motivo di appello è ‘generico’?
Significa che è formulato in modo vago e assertivo, senza fornire ragioni concrete e specifiche a sostegno della propria tesi e senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando. Ad esempio, limitarsi a chiedere un’attenuante senza spiegare perché sia applicabile al caso concreto, oppure contestare un’aggravante senza analizzare le prove menzionate dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15323 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto;
Ritenuto che i due motivi di ricorso che sommano censure articolate su punti diversi della motivazione sono inammissibili per le seguenti ccncorrenti ragioni:
in sede di appello l’imputato aveva proposto un unico motivo che atteneva esclusivamente al trattamento sanzioNOMErio, pertanto sono inedite tutte le doglianze che spostano il tema devoluto sui profili della responsabilità;
i motivi soffrono della inammissibilità del motivo di appello, che su di essi si riverbera ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen., in ragione della genericità intrinseca ed estrinseca del detto motivo di gravame: il contributo di minima rilevanza ex art. 114 cod. pen. è meramente asserito e privo della esposizione di concrete e specifiche ragioni a sostegno; la contestazione della circostanza aggravante del numero delle persone non si confronta con quanto affermato dal Tribunale nella terza pagina della motivazione; la contestazione della recidiva non tiene conto degli innumerevoli precedenti penali da cui è gravato l’imputato anche per associazione per delinquere, con la declaratoria di recidiva reiterata riferita al delitto di ricettazione oggetto della condanna della RAGIONE_SOCIALE di Bari del 16 ottobre 2006, irrevocabile il 27 settembre 2007;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024