Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4107 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4107 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAVALIERE NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condanNOME alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 75 d. Igs. n. 159 del 2011.
Osservato che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, essendo preclusa la sua analisi dalla circostanza che l’imputato non aveva avanzato detta richiesta in sede di merito (come desumibile dall’incontestata sintesi dei motivi di appello riportata in sentenza).
Rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce vizio della motivazione in ordine al tema della responsabilità, è inammissibile in quanto generico, aspecifico ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza d’appello che motiva adeguatamente in ordine alla sussistenza del fatto ascritto all’imputato, sa sotto il profilo oggettivo che soggettivo (pagg. 4, 5);
considerato che il terzo motivo, con cui si contesta insufficiente motivazione circa la dosimetria sanzioNOMEria e mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzioNOMErio, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito, in conformità alla previsione dell’art. 133 cod. pen., anche in considerazione del fatto che, in sede di motivi di gravame, non era stata formulata alcuna specifica doglianza in merito al giudizio di bilanciamento tra circostanze – il che costituisce ulteriore ragione di inammissibilità del motivo di ricorso vertente su detto aspetto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente