Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una porta sempre aperta. Esistono precisi paletti che ne regolano l’accesso, e la violazione di questi comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce alcuni principi fondamentali, chiarendo perché un’impugnazione basata su motivi generici o volta a una rivalutazione dei fatti sia destinata a fallire. Questo caso offre un’importante lezione sulle strategie difensive e sui limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato due questioni principali per chiedere l’annullamento della condanna: in primo luogo, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale; in secondo luogo, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che gli erano state negate nel precedente grado di giudizio.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per una netta inammissibilità del ricorso. I giudici hanno spiegato come le argomentazioni proposte non superassero il vaglio preliminare necessario per accedere a un esame di merito. Vediamo nel dettaglio le ragioni.
La Questione della Particolare Tenuità del Fatto
Il primo motivo di ricorso si basava sulla richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già escluso questa possibilità motivando la sua decisione sulla base di elementi concreti, quali le modalità specifiche del fatto, la sua durata e la distanza dell’allontanamento. La Cassazione ha sottolineato che tali valutazioni attengono al merito della vicenda e, in assenza di vizi logici evidenti e macroscopici nella motivazione del giudice precedente, non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità. Tentare di farlo equivale a chiedere alla Suprema Corte una nuova e autonoma valutazione dei fatti, compito che non le spetta.
Le Circostanze Attenuanti Generiche e i Precedenti Penali
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile per genericità. La Corte territoriale aveva congruamente motivato il diniego facendo riferimento ai “gravi e numerosi precedenti penali” dell’imputato. La critica mossa nel ricorso è stata ritenuta infondata, poiché non si confrontava realmente con questa specifica e solida argomentazione della sentenza d’appello. In pratica, il ricorso si limitava a riproporre una richiesta già respinta, senza evidenziare un vero errore di diritto o un’illogicità manifesta nella decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che l’appello mancasse di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito. L’assenza di critiche specifiche e pertinenti alle argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza d’appello ha reso il ricorso inammissibile. In sostanza, i motivi erano generici e miravano a una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso è stata la naturale conseguenza processuale, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro monito: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per essere ammissibile, un ricorso deve individuare precisi vizi di legge o difetti logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. La genericità dei motivi e il tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione conferma la necessità di una strategia processuale rigorosa e mirata, che si concentri esclusivamente sui profili di legittimità consentiti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano efficacemente con le motivazioni logiche e adeguate della sentenza d’appello. Inoltre, il ricorso tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Per quale motivo non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta perché la Corte d’Appello, con una valutazione ritenuta logica e insindacabile dalla Cassazione, ha considerato ostative le modalità del fatto, in particolare la durata e la distanza dell’allontanamento, escludendo così l’oggettiva tenuità del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15031 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile, avendo la Corte di appello di Salerno escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le’ modalità del fatto in ragione della durata e della distanza dell’allontanamento, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che il residuo motivo dedotto è ugualmente affetto da genericità, essendo palese la infondatezza della critica alla motivazione della Corte territoriale, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei gravi e numerosi precedenti penali;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente