Inammissibilità del ricorso in Cassazione: una guida pratica
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per Cassazione, delineando i confini entro cui la Suprema Corte può riesaminare una decisione. Quando i motivi di ricorso sono generici, ripetitivi o presentati per la prima volta in questa sede, l’esito è quasi sempre segnato. Analizziamo come la Corte ha applicato questi principi a un caso di appropriazione indebita.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte di Appello, ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su tre distinti motivi. In primo luogo, lamentava la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ossia il rifiuto di ascoltare un testimone ritenuto cruciale dalla difesa. In secondo luogo, contestava la motivazione della sentenza d’appello riguardo la sussistenza dell’elemento soggettivo (il dolo) del reato di appropriazione indebita. Infine, denunciava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso nella sua interezza. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni per ciascun punto.
Primo Motivo: Il Rifiuto di Nuove Prove
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva già spiegato, con motivazione sintetica ma congrua, perché l’esame del testimone fosse superfluo. Il quadro probatorio era già sufficientemente chiaro e formato. La Cassazione ha ribadito che la decisione di non ammettere nuove prove non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente con le risultanze processuali, come avvenuto in questo caso.
Secondo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
Il secondo motivo, relativo alla presunta illogicità della motivazione sul dolo del reato, è stato giudicato reiterativo. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le stesse doglianze già espresse e respinte dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con le argomentazioni precise e concludenti della sentenza d’appello, rendendo il suo motivo aspecifico e, quindi, inammissibile.
Terzo Motivo: La Tardività della Censura
Infine, il terzo motivo sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale. La legge (art. 606, comma 3, c.p.p.) stabilisce che non possono essere dedotte in Cassazione censure che non siano state proposte come motivi di appello. Poiché la richiesta di applicazione delle attenuanti non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio, non poteva essere introdotta per la prima volta davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su principi cardine del processo penale di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. I motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti, non mere riproposizioni di argomenti già vagliati. La Corte ha ritenuto che il ricorso nel suo complesso mirasse a una nuova e non consentita rivalutazione dei fatti, piuttosto che a denunciare vizi di legittimità. La mancata deduzione di una censura in appello ne preclude la discussione in Cassazione, a pena di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per la difesa tecnica: il ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema cura. È inutile riproporre le stesse argomentazioni già sconfitte in appello senza criticare specificamente la motivazione del giudice. È altresì fondamentale formulare tutte le possibili censure già nel giudizio di appello, poiché omettere un motivo in quella sede ne preclude la presentazione successiva. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Perché la Corte di Cassazione può rifiutare di ascoltare nuovi testimoni?
La Corte di Cassazione non valuta le prove, ma la correttezza della decisione precedente. Se il giudice d’appello ha motivato in modo logico e congruo perché un testimone era superfluo, la Cassazione non può sindacare tale scelta, ritenendo il motivo manifestamente infondato.
È utile riproporre in Cassazione gli stessi argomenti già respinti in Appello?
No, non è utile. Se il ricorso si limita a ripetere le stesse lamentele già affrontate e respinte dalla Corte d’Appello senza criticare specificamente le argomentazioni di quest’ultima, il motivo viene considerato generico e aspecifico, portando all’inammissibilità.
Posso sollevare una questione per la prima volta in Cassazione, come la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No. Secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, una censura non proposta tra i motivi di appello non può essere presentata per la prima volta in sede di legittimità. Tale motivo sarà dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22139 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22139 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria conclusiva con la quale il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione sintetica ma congrua con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della superfluità dell’esame del teste indicato dalla difesa alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi (vedi pagina 4 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame.
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 646 cod. pen. è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita (vedi pag. 6 e 7 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste.
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
Il ConsiglLej GLYPH stensore GLYPH
Il Pr idente