Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14126 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14126 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile di tre delitti di furto in abitazione aggravati dalla minorata difesa ed avvinti dal vincolo di continuazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale l’imputato denunzia la violazione dell’art. 23-bis della legge n. 176 del 2020 in relazione alla mancata sottoscrizione digitale delle conclusioni depositate dal Procuratore generale e alla loro irrituale comunicazione alla difesa / è manifestamente infondato in quanto, in violazione di quanto disposto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., non sussiste l’interesse del ricorrente a far dichiarare la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen; d’altro canto, nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell’art. 23-bis dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento “cartolare”, ai sensi dell’art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l’eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione (Sez. 2 n. 27880 del 16/05/2023 Rv. 284898).
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale l’imputato lamenta l’illogicità della motivazione in ordine alla trattazione del processo nelle forme della citazione diretta in giudizio e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, è altresì manifestamente infondato in quanto le argomentazioni prospettate in merito all’esercizio dell’azione penale si pongono il palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275078), peraltro espressamente richiamata dalla sentenza impugnata.
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa denunzia la violazione di legge in relazione all’esatta qualificazione giuridica del fatto ed il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1, lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Considerato che il quinto ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale non è consentito, per come formulato, dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni spese dalla sentenza impugnata ( pg. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024.